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Promissory note per pagare all'estero

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Promissory note per pagare all'estero

Il pagherò cambiario internazionale è alternativo alla moneta nel regolamento di operazioni commerciali con scadenza sia a breve che nel medio/lungo termine, consentendo di dilazionare il pagamento.

A differenza della cambiale tratta internazionale (dove è necessario che il debitore apponga la firma di accettazione sulla tratta) nel pagherò cambiario è il debitore che rilascia il titolo, riconoscendo con questo di essere debitore e appunto firmandolo per traenza, e sul titolo sarà presente la sua firma.
La Camera di Commercio Internazionale ha predisposto, per facilitarne la circolazione e l’uso, stampati uniformi di promissory note in lingua inglese e francese.
Adottando questi moduli è più facile il ricorso al forfaiting internazionale per la circolazione e lo smobilizzo, evitando di apporre sul modulo cambiario tutte quelle correzioni che fanno perdere le caratteristiche di esigibilità del titolo.
Gli stampati predisposti contengono una dicitura che impone il pagamento dell’importo che appare sul titolo di credito, senza alcuna deduzione di diritti, imposte, tasse, di qualsiasi natura presenti o future: “Without deduction for and free of any taxes, import levies or duties present or future of any nature”.
Le promissory notes possono essere distinte in due tipi: quelle che sono regolate dalla Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930, sulle quali torneremo in seguito, dalle altre in generale ed in particolare per quelle diffuse nei paesi di common law, in particolare Inghilterra e Stati Uniti, regolate da principi di libertà di forma maggiori.
La principale caratteristica della promissory note è di essere un titolo di credito all’ordine, che incorpora il diritto del legittimo possessore di farsi pagare una certa somma alla scadenza prestabilita.
Il titolo è trasferibile mediante girata, permettendo la cessione del credito incorporato nel titolo e lo smobilizzo, cioè lo sconto prima della scadenza.
Per i paesi che hanno disciplinato la materia in conformità alle Convenzioni di Ginevra del 1930 è un titolo astratto poiché ha valore ed efficacia indipendente dalla causa che l’ha originato, prescindendo da qualsiasi controversia riguardante il rapporto giuridico sottostante.
Il pagamento effettivo deve avvenire esclusivamente nella moneta con cui è espresso il titolo, che deve essere domiciliato per il pagamento presso la banca prescelta dal debitore, e il debito si considera estinto solo pagando l’importo facciale del titolo, senza quindi deduzioni per diritti, imposte e tasse presenti e future.
Per gli aderenti alla Convenzione richiamata il documento è formale in quanto deve contenere determinati requisiti considerati essenziali (l’espressa denominazione di “pagherò cambiario”, della data e del luogo di emissione, l’ordine incondizionato di pagare, l’indicazione di chi deve pagare, l’indicazione della data e del luogo di pagamento, l’indicazione del prenditore a cui effettuare il pagamento, la firma del traente).
Trattandosi di effetti cambiari, vanno necessariamente bollati (nel nostro paese la mancanza del bollo priva il pagherò della qualità di titolo “esecutivo” e deve essere indicato il codice fiscale) nelle seguenti percentuali:
  • 12 per mille: per gli effetti emessi in Italia o all’estero e pagabili in Italia,
  • 12 per mille: per gli effetti emessi all’estero e pagabili all’estero,
  • 6 per mille: per gli effetti emessi all’estero o provenienti dall’estero già assoggettati alla bollatura e pagabili sia in Italia che all’estero,
  • 9 per mille: per gli effetti emessi in Italia e pagabili all’estero,
  • 0,051 euro: per ogni 516,46 euro frazione nel caso di crediti all’export con scadenza almeno 18 mesi dalla data di spedizione.
Il ricorso a questo strumento di pagamento va visto con attenzione e va verificato preventivamente il regime giuridico che regola la materia cambiaria nel paese dell’importatore. In particolare: va verificato se è previsto il protesto in caso di mancato pagamento e, quando tale procedura sia attivabile, quale il suo significato concreto e quali le implicazioni per il debitore e per il compratore; va anche verificato, in caso di mancato pagamento, quali sono le procedure per esercitare un’eventuale azione di regresso nei confronti del debitore e per intraprendere il recupero del credito.
In relazione al Paese del debitore va verificato se sia considerato un paese a rischio e in ogni caso vanno compiute verifiche sulle caratteristiche del debitore, se sia un soggetto affidabile e solvibile. In assenza di tali requisiti è opportuno prevedere che la cambiale pagherò sia avallata da banca di primaria importanza di un paese non a rischio o, in alternativa, sia rilasciata apposita lettera di garanzia separata.
È opportuno fare ricorso ai moduli uniformi della promissory note elaborati dalla Camera di Commercio Internazionale e se il titolo è disciplinato conformemente o meno alle Convenzioni di Ginevra degli anni Trenta.
In relazione ai temi risolti per gli aderenti alla Convenzione ricordiamo che per questi paesi è data una disciplina ai conflitti che si possono porre in questa materia.
La legge nazionale disciplina e governa la capacità delle persone che si obbligano con questo strumento; la forma è dettata dal paese dove il titolo viene sottoscritto e, se non osservati, si applica la norma dell’altro paese se viene sottoscritto un obbligo successivo, sanando l’invalidità.
Gli effetti sono regolati dalla legge del luogo di pagamento della cambiale, mentre per le firme di altri obbligati, la legge è quella di sottoscrizione di questi.
I termini di esercizio dell’azione di regresso nei confronti degli altri obbligati sono quelli del paese ove il titolo è stato emesso e la stessa legge governa il credito che è causa dell’emissione del titolo.
Sempre la legge del paese dove il titolo va pagato regola se possa o meno essere ristretto il pagamento ad una parte e questa regola anche la forma e i termini del protesto, come degli atti necessari all’esercizio o alla preservazione dei diritti, nonché le misure da prendere in caso di perdita o sottrazione del titolo.
I principi della Convenzione possono non essere applicati nel caso di obbligo assunto fuori dal territorio delle parti aderenti e in caso di applicazione di legge che sarebbe applicabile secondo questi principi ma che non sarebbe quella delle parti contraenti.
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