- la cosiddetta "stabile organizzazione materiale", disciplinata dai primi quattro paragrafi, che costituisce il criterio generale
- la stabile organizzazione personale (agent clause) di cui ai paragrafi 5 e 6, che costituisce un'estensione del concetto stesso di stabile organizzazione e, conseguentemente, della potestà impositiva dello Stato della fonte.
Stabile organizzazione materiale
L'art. 5, paragrafo 1, prevede un criterio generale secondo il quale "ai fini della presente Convenzione, l'espressione 'stabile organizzazione' designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività”. Il criterio della sede di affari prevede la verifica della presenza di una sede intesa in senso fisico, utile e strumentale allo svolgimento dell'attività economica. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di locali, immobili o macchinari, impianti e attrezzature varie a disposizione dell'impresa estera, non rilevando, al riguardo, il titolo in base al quale l'impresa abbia tale disponibilità (una stabile organizzazione può configurarsi anche qualora la sede di affari non sia di proprietà dell’impresa, né sia dalla stessa detenuta in base a un contratto di locazione). Inoltre affinché una sede fissa di affari configuri una stabile organizzazione occorre che l'impresa che ne fa uso svolga tramite essa (through which) la propria attività, integralmente o in parte. Attività di carattere preparatorio o ausiliario Il Paragrafo 4 dell’art. 5 Modello OCSE contempla alcuni casi in cui, seppur in presenza di una sede fissa di affari, non si configura la stabile organizzazione in quanto i servizi svolti per il tramite di quest’ultima hanno carattere meramente preparatorio o ausiliario rispetto alla fase in cui si formano i profitti dell’impresa. Si dice infatti che: Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una 'stabile organizzazione se:- a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa
- b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna
- c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa
- d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa
- e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario
- f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate ai paragrafi da a) ad e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario".
Stabile organizzazione "personale"
Precisa il paragrafo 5 dell’art. 5 del Modello OCSE, che quando una persona, diversa da un agente che goda di uno status indipendente, opera per l'impresa straniera, abitualmente e con stabili poteri legali di rappresentanza che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa stessa, si può considerare che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quest’ultimo Stato. Da quanto su riportato è possibile isolare due requisiti essenziali alla esistenza della stabile organizzazione personale, i quali necessariamente dovranno essere riscontrati nella persona fisica o giuridica:- soggettivo: persona diversa da un agente con status indipendente il quale operi nel corso ordinario dei propri affari
- oggettivo: esercizio abituale, per conto di un’impresa, del potere di concludere contratti in nome dell’impresa stessa.
Hai bisogno di una consulenza circa un argomento trattato su questo blog?
Prima di contattami per ottenere un preventivo di intervento specifico per il tuo caso, ti invito a leggere le opinioni dei miei clienti.