Il contratto di fornitura di lunga durata - (Long term – supply agreement) - regola la fornitura di beni mobili in maniera continuativa e per lunga durata.
Il contratto di somministrazione è lo strumento che regola le imprese industriali di beni o cose direttamente dal venditore. Infatti nel contratto di somministrazione l’azienda che acquista energia piuttosto che carburante ha unicamente la necessità di reperire le materie. Nella prassi internazionale sono definiti contratti di fornitura O.E.M. Original Equipment Manufacturing Agreements Output Contracts, mentre in quella americana sono denominati UCC 2-306 (2).
Nel nostro ordinamento giuridico il contratto di somministrazione va distinto dal contratto di distribuzione, in particolare per i seguenti motivi.
- Il bene non è diretto al consumatore finale: nel contratto di somministrazione le parti sono il produttore/somministrante e l’acquirente/somministrando che, non è consumatore finale del bene o del componente che acquista. Tale soggetto si limita a impiegare il prodotto o il componente per realizzare un bene più complesso, che successivamente immetterà sul mercato.
- Manca la figura dell’intermediario tra produttore e consumatore, che invece c’è nei contratti di distribuzione, come ad esempio accade nel contratto di agenzia.
- L’oggetto del contratto sono i beni o più esattamente le cose che vengono alienate, non vanno considerati aspetti relativi ai diritti di proprietà intellettuale del produttore, se non in misura estremamente ridotta; aspetto che, al contrario, è rilevante nei contratti di distribuzione.
- Manca la subordinazione al potere di decisione, direzione e supervisione tipica invece dei contratti di distribuzione.
- Manca il rapporto di assistenza continuativa del produttore/somministratore nei confronti dell’acquirente/somministrando.
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