Sentenza della Corte di Cassazione n. 18736 del 6 Maggio 2014:In caso di reati fiscali, il sequestro preventivo “per equivalente” può colpire anche le polizze assicurative sulla vita. I giudici di legittimità hanno reso definitivo un provvedimento di sequestro preventivo di tre polizze.
Sulla scorta di precedenti orientamenti la Corte di Cassazione penale con la sentenza 18763 ha formulato il seguente principio di diritto: la misura cautelare reale del sequestro preventivo può essere applicata anche alle polizze assicurative sulla vita, a nulla rilevando, a tal fine, il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, di cui all'art. 1923 cod. civ.
IL CASO
Il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 30.9.2013 ha respinto l'appello avverso il provvedimento con il quale, in data 15.7.2013, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, di tre polizze assicurative sulla vita, fino alla concorrenza della somma di Euro 5.239.296,91, disposto nei confronti di G.N. con riferimento al reato di cui all'art. 81 c.p., e D. Lgs. n. 74 del 2000, art. 3.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che le polizze assicurative non sarebbero sequestrabili in ragione di quanto disposto dall'art. 1923 c.c., il quale stabilisce che le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Osserva che:
1. a nulla rileverebbe il richiamo, operato dal G.I.P. e dal Tribunale, alla decisione n. 10532/2013 delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, riguardando tale sentenza la confisca, che è un provvedimento definitivo e non anche il sequestro preventivo e che trattasi di fattispecie tra loro non assimilabili;
2. il provvedimento sarebbe inoltre caratterizzato da motivazione infondata o, quanto meno, contraddittoria.
IL COMMENTO
La controversia è incardinata sulla seguente valutazione, in chiave nomofilattica, da parte del Collegio: da un lato la difesa si richiama all'art. 1923 del cod .civ., norma, come noto, che ha determinato il proliferare della polizza vita in previsione di possibili aggressioni patrimoniali (non però di derivazione penale), e dall'altro, il GIP e il Tribunale che richiamano, per applicare la misura cautelare, precedenti orientamenti della giurisprudenza di vertice, id est sentenza 10532/2013.
Procediamo con ordine.
LA SENTENZA N. 10532 DEL 2013
Le Sezioni unite della Cassazione, con le decisioni n. 10532, 10533 e 10534 del 7.5.2013, si sono pronunciate sulla delicata relazione tra la confisca penale e l’ipoteca. In ciascuno dei casi in esame, un creditore ipotecario, pignorando l’immobile, aveva iniziato il procedimento di esecuzione forzata. Sennonché, prima che il procedimento di esecuzione venisse portato a compimento, l’immobile subiva le misure di prevenzione stabilite dalla l. 31 maggio 1965, n. 575: il sequestro e, successivamente, la confisca. È il caso di porre da subito in evidenza – per le ragioni che risulteranno chiare nel prosieguo – che le misure di prevenzione erano state disposte anteriormente al 13 ottobre 2011. Dopo la confisca, il Ministero delle Finanze proponeva opposizione all'esecuzione, deducendo che questa non sarebbe potuta proseguire in quanto la confisca avrebbe determinato ex legge l’acquisizione del bene al patrimonio indisponibile dello Stato.
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