Sempre più imprenditori italiani partecipano occasionalmente oppure assiduamente a fiere in paesi della Unione Europea e ci si chiede quale comportamento adottare per i beni venduti nelle fiere di paesi UE con particolare attenzione nell'ambito Iva.
Si pensi ad un imprenditore italiano che partecipa ad una fiera in uno Stato membro, e che si ritrova a dover adempiere a regole nuove dettate dai regolamenti europei ed a dover adempiere a regole del paese ospitante la fiera.
Cerchiamo di fare chiarezza sui beni venduti nelle fiere di paesi UE nell'ambito Iva al fine di dare una guida efficace agli operatori del settore.
Il trasferimento di beni da uno stato membro ad un altro stato membro in occasione alle fiere di paesi UE deve essere attentamente verificata nell'ambito Iva in quanto si introduce un bene in un altro Stato membro da parte del soggetto italiano.
La partecipazione nelle fiere di paesi UE deve essere suddivisa in due distinti momenti:
Trasferimento del bene dall'Italia ad altro Stato membro;
Vendita del bene trasferito nel territorio dello Stato membro;
nel territorio di un altro Stato membro all'interno del quale l'importazione dello stesso bene in provenienza da un paese terzo ai fini di un'utilizzazione temporanea fruirebbe del regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale di dazi all'importazione.
Detto questo, dobbiamo sempre far riferimento a come lo Stato membro ha recepito le disposizioni comunitarie per adempiere in modo corretto alle normative vigenti dello Stato membro ospitante la fiera prendendo in considerazione il terzo punto anzi detto.
Di conseguenza possiamo distinguere due normative vigenti che sono:
Normativa doganale del paese ospitante la manifestazione prevede l'esonero dei dazi in caso di importazione di beni analoghi;
Normativa doganale del paese ospitante la manifestazione non prevede l'esonero dei dazi in caso di importazione di beni analoghi;
Normativa doganale del paese ospitante la manifestazione prevede l'esonero dei dazi in caso di importazione di beni analoghi
In questo caso l'introduzione della merce nello Stato membro per esposizione o per la partecipazione ad una fiera non da luogo ad un acquisto intracomunitario fino a quando sussiste la durata dell'esonero (24 mesi). In tal caso l'operatore italiano non dovrà identificarsi ai fini Iva, ma avrò l'obbligo di annotare il trasferimento delle merci, a titolo non traslativo della proprietà delle merci stesse nel registro di carico e scarico di cui all'art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993, ovvero, secondo quanto indicato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.39/2005 in materia di tentata vendita, a prendere in carico i beni in un apposito documento numerato e conservato ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 633/72. Le annotazioni sul registro di carico e scarico e la presa in carico sono indispensabili per superare le presunzioni di cessione, di cui al D.P.R. n. 441 del 10 novembre 1997.
Nel momento in cui l'imprenditore italiano, partecipando alla fiera, e dovesse vendere della merce a privati, tale cessione si considera perfezionata e fa venir meno la sospensione dell'imposta maturando in carico all'imprenditore italiano l'obbligo di regolarizzare l'operazione, attraverso l'identificazione diretta o per il tramite del rappresentante fiscale. Infatti il primo obbligo per l'imprenditore italiano sarà quello di fatturare l'operazione in regime di non imponibilità Iva ex art. 41, comma 2, lettera c), del D.L. n. 331/1993 al proprio rappresentante fiscale il quale successivamente procederà alla acquisizione intracomunitaria imponibile iva. L'imprenditore italiano avrà l'obbligo di annotare gli incassi in un apposito registro e attraverso il rappresentante fiscale versare l'iva allo Stato membro.
Nel momento in cui l'imprenditore italiano, partecipando alla fiera, dovesse vendere della merce a soggetti d'imposta quindi con partita iva nello Stato membro,l'imprenditore italiano sarà obbligato ad emettere fattura come operazione soggetta ad inversione contabile ai sensi dell'art.21, comma 6-bis, lettera a), del D.P.R. n.633/1972.
Ai fini INTRASTAT l'elenco viene compilato sono nei casi di cessione ed acquisto di merci intracomunitari, quindi solo al manifestarsi la vendita.
Questo caso si manifesta per le fiere in Francia o in Germania dove l'imprenditore italiano, considerato che partecipa ad una fiera per vendere, bene farà ad identificarsi ai fini iva oppure a nominare un rappresentante fiscale per i successivi adempimenti iva dopo l'avvenuta vendita. Il trasferimento dei beni dovrà essere annotato nel registro di "carico e scarico" che dovrà viaggiare insieme alla merce e questo non fa nascere alcuna cessione intracomunitaria che di conseguenza non prevede alcuna fatturazione e quindi alcuna annotazione nel modello Intrastat e nella Dichiarazione Iva. Le vendite in fiera dovranno essere supportate da un registro dei corrispettivi giornalieri, ed al termine della fiera dovrà immediatamente essere emessa una fattura di cessione intracomunitaria dall'imprenditore italiano alla rappresentante fiscale in regime di non imponibilità Iva ex art. 41, comma 2, lettera c), del D.L. n. 331/1993. In questo caso la Dichiarazione Iva e la Dichiarazione Intrastat saranno compilati indicando i valori realmente ceduti in fiera.
Normativa doganale del paese ospitante la manifestazione non prevede l'esonero dei dazi in caso di importazione di beni analoghi
In questa ipotesi il trasferimento della merci in altro Stato membro da luogo in capo all'imprenditore italiano ad un trasferimento intracomunitario di merci a se stesso e con il susseguirsi dei seguenti obblighi:
emissione della fattura dell'imprenditore italiano nei confronti del proprio rappresentante fiscale in regime di non imponibilità Iva ai sensi dell'ex art.41, comma 2, lettera c, del D.L. n.331/1993;
acquisizione intracomunitaria da parte del rappresentante fiscale dello Stato membro;
Nel momento in cui l'imprenditore italiano, partecipando alla fiera, dovesse vendere della merce essa si configura come una operazione interna nello Stato membro con l'obbligo di osservare le disposizioni dello stesso Stato membro. Tali vendite sono irrilevanti ai fini Iva così come previsto dall'art.7-bis, comma 1 del D.P.R. n.633/1972 e dovranno essere assoggettati ad iva locale dello Stato membro. Quindi il rappresentante fiscale provvederà ad assolvere l'iva del paese Stato membro ospitante la fiera.
Nel momento in cui l'imprenditore italiano, partecipando alla fiera, dovesse vendere della merce a soggetti d'imposta quindi con partita iva nello Stato membro,l'imprenditore italiano sarà obbligato ad emettere fattura come operazione soggetta ad inversione contabile ai sensi dell'art.21, comma 6-bis, lettera a), del D.P.R. n.633/1972.
Quindi è chiaro per tutti che non nasce alcuna Stabile Organizzazione quando un imprenditore italiano partecipa alle fiere presso paesi comunitari.
Per concludere i beni venduti nelle fiere di paesi UE nell'ambito Iva è un avvenimento a cui bisogna porre molta attenzione considerato che oggi sono una grande opportunità per il made in Italy dove la contraffazione costringe sempre più operatori a proporsi nello Stato membro direttamente e non più attraverso commercianti del luogo.
Consulta anche questo schema: Fiere UE PDF
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