Ebbene si, l'elusione fiscale non è più reato. Emanato il "DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 128" che comporta l’abrogazione dell’articolo 37 bis del Dpr 600/73 (per il quale era possibile ipotizzare delle violazioni penali tributarie in presenza del superamento delle previste soglie di punibilità) in quanto ricompreso in futuro nella più generale (nuova) disciplina dell’art. 10 bis della legge 212/2000.
Ogni risparmio fiscale ottenuta attraverso l'utilizzo di norme o strumenti giuridici previsti per l'ordinamento a vantaggio del contribuente è elusione fiscale. Quindi in buona sostanza l'aggiornamento di una norma, oppure il vantaggio indebito, o l'assenza di valide ragioni economiche fa nascere l'elusione fiscale.
Naturalmente questa novità cambierà anche lo Statuto del Contribuente. Con le nuove regole l'elusione fiscale contestabile dall'Agenzia delle Entrate potrà solo scattare nei seguenti casi:
Si realizzano vantaggi fiscali indebiti quando vi sono benefici non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. Quindi come sempre le normative italiane permettono in ogni momento di creare un contenzioso tra l'Agenzia delle Entrate e il contribuente, lasciando l'interpretazione al funzionario.