La Legge Europea 2014 n. 115/2015 entrerà in vigore il 18 agosto 2015 prevede nuove disposizioni in materia di fiscalità per i servizi accessori connessi agli scambi internazionali, con riferimento alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e le spedizioni di valore trascurabile. Novità quindi per la lista dei non imponibili art. 9.
L'articolo 9 del DPR 633/72 dell'iva si popola di un nuovo comma 4-bis che introduce a partire dal 18 agosto 2015 la seguente regola:
I servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili comprenderanno anche i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciali e alle spedizioni di valore trascurabile cosi come previsto dalla Direttiva del Consiglio UE 2006/79/Ce del 5 ottobre 2006 e Direttiva del Consiglio UE 2009/132/Ce del 19 ottobre 2009. Tutto questo è possibile solo nel caso in cui i corrispettivi dei servizi accessori partecipano al calcolo della base imponibile iva, cosi come previsto dall'articolo 69 del dPR 633/72.
Inoltre si attende un decreto ministeriale che acquisisca nel nostro ordinamento l'Iva la variazione dell'articolo 12 comma 2 della Legge 20 dicembre 1991 n.431 che estende la franchigia fiscale anche alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile.
L'ultima novità importantissima riguardano l'articolo 38 del DL 331/1993 e l'articolo 41 del DL 331/1993.
Articolo 38 del DL 331/1993 - aggiornamento
In riferimento ai prodotti e servizi non costituiscono acquisti intracomunitari:
Beni oggetto di perizie;
Beni oggetto di perfezionamento;
Beni oggetto di manipolazioni usuali di beni trasportati o spediti dal committente;
Articolo 41 del DL 331/1993
Non possono essere assimilati alle cessioni non imponibili l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per conto suo, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato, per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni.
Quindi le cessioni e le prestazioni tra paesi UE, in Italia diventa sempre più complessa e l'idea di armonizzazione diventa sempre più una chimera.
Gli operatori europei non hanno scelta differente che farsi seguire da esperti del sistema fiscale europeo.
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