Per usufruire delle esenzioni Iva ed evitare errori fiscali, come possono procedere gli imprenditori prima di chiudere un contratto di fornitura, de-localizzare o internazionalizzare la propria azienda? Facendo valutare la propria situazione a un fiscalista esperto, che conosca a fondo le normative e le sentenze europee sugli scambi, e vi metta al sicuro realizzando un Business Project Asset e una European Business Strategy.
Vediamo il caso specifico delle aziende che cedono beni a soggetti EXTRA UE, ma consegnano entro i confini dell'Unione Europea.
Case study: cessione di beni a un soggetto EXTRA UE, consegnata in territorio comunitario
Le controversie esaminate dalla Corte di Giustizia Europea vertono su casi di: cessione di beni nei confronti di un soggetto EXTRA UE, ma consegna in UE.
ITA = Fornitore UE
EXTRA-UE = Cliente
UE = Destinazione merce (cliente di EXTRA-UE)
L'azienda ITA fattura al cliente EXTRA-UE, ma inviala merce in UE. Conseguenza: l'azienda EXTRA-UEfattura al cliente UEsecondo le regole del paese EXTRA-UE.
Questa transazione o triangolazione non si configura come una cessione intracomunitaria, in quanto anche se l'azienda ITA spedisce la merce in un altro stato membro, il cliente EXTRA-UE non è un soggetto comunitario, ed è per questo motivo che l'azienda ITA non può applicare la NON IMPONIBILITÀ (ARTICOLO 41 DELLA LEGGE 427/93).
Allo stesso tempo pur fatturando a un soggetto EXTRA-UE, non può considerarsi una esportazione ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 633/72, in quanto la merce non esce dal territorio comunitario.
La circolare 23 febbraio 1994, n.13 al par. 16.3, 1° caso lettera a) recita:
Infatti l'acquirente extra-comunitario nel disporre il trasferimento dei beni al proprio cliente, pone in essere una cessione di beni nel territorio dello Stato proprio e perciò rilevante ai fini dell'Imposta (7-bis D.P.R. 633/72).
La cessione si concretizza quindi come una operazione interna, per cui l'azienda ITA deve emettere nei confronti del cliente EXTRA-UEfattura con IVA.
L'errore delle aziende non seguite da un fiscalista internazionale
Di fatto, molte aziende che hanno rapporti simili a quelli appena descritti continuano a fatturare in ESENZIONE IVA, non sapendo si essere responsabili della mancata fatturazione con Iva al proprio cliente EXTRA-UE, e del suo mancato versamento Iva nei confronti del fisco italiano.
Un caso simile è avvenuto tra Lituania, Estonia e Kazakistan e ha prodotto la Causa C-386/16 con data sentenza del 26 luglio 2017, approfondita in questo articolo, in cui è stata ribadita l'applicazione dell'Iva.
La soluzione: esenzioni e fatture senza imponibile Iva
Di fatto, esiste una soluzione affinché la fatturazione dell'azienda ITA nei confronti del cliente EXTRA-UE sia effettuata NON IMPONIBILE IVA.
Esistono leggi e regole chiare per usufruire delle esenzioni o non imponibilità Iva, vanno solo applicate per legge. Per questo motivo è importante informarsi con un fiscalista esperto della materia e del settore dell'azienda, in modo da poter realizzare un Business Project Asset e una European Business Strategy ad hoc per la propria impresa, che ci tuteli prima ogni azione o contratto.
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