
Il Decreto Internazionalizzazione si è recentemente occupato della disciplina della tassazione degli utili provenienti dalle società a regime fiscale agevolato o meglio conosciuti come black list. Successivamente l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 35/E del 04.08.2016 ha fornito chiarimenti sulle modifiche delle CFC e dei criteri di individuazione dei paesi a fiscalità privilegiata, del trattamento degli utili e della disciplina del credito d'imposta estero.
La regolamentazione sulla gestione fiscale delle società estere controllate (o CFC, controlled foreign companies) è disciplinata dall'articolo 167 del D.P.R. 917/1986, che detta le regole di tassazione di tutte le partecipazioni detenute in paesi esteri con fiscalità privilegiata. La partecipazione può essere detenuta da imprese, persone fisiche, società oppure anche enti controllati direttamente o indirettamente ed ogni altro tipo di società. La stessa cosa vale per i redditi conseguiti da controllate estere che non rientrano nel CFC e che possiedono Stabili Organizzazioni in Stati con regime fiscale privilegiato, per cui si è pagati la tassazione solo in quest'ultimo stato senza dichiarare i redditi nello Stato della controllata estera.
Con la circolare 35/E del 4 agosto 2016 l'Agenzia delle Entrate chiarisce il "decreto internazionalizzazione", emanato con il Dlgs 147/2015, sui seguenti temi:
In linea generale, dal 01/01/2016 sono considerati a regime fiscale privilegiato tutti quegli Stati, esclusi quelli dei paesi UE e See, in cui il livello di tassazione nominale risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia dalla sommatoria Ires + Irap.
Un ragionevole dubbio viene dalle partecipazioni detenute dagli imprenditori che versano l'Irpef + Iva e avrebbero una tassazione molto più elevata della società con personalità giuridica. In questo caso l'imprenditore dovrà adottare un CFC Rule per porre un interpello all'Amministrazione Finanziaria per chiedere l'eventuale disapplicazione del CFC.
La disapplicazione della CFC può essere richiesta attraverso un istituto dell'interpello chiamato CFC Rule, che oggi da obbligatorio è diventato facoltativo, lasciando più spazio a casi rari. In pratica quando si può richiedere l'interpello? Quando ricorre almeno una delle due esimenti:
Per fare un esempio sulla seconda esimente, essa si verifica quando:
Nel nostro ordinamento, i redditi delle controlled foreign companies sono determinati in base alle disposizioni dei soggetti residenti, titolari di reddito d'impresa in Italia e a prescindere dalla loro distribuzione sono tassati per trasparenza al socio in Italia, se è soggetto Irpef con una aliquota pari alla media applicata al suo reddito complessivo.
Ricordiamo, a scanso di equivoci, che dal 7 ottobre 2015 è obbligatorio indicare nella Dichiarazione dei Redditi le partecipazioni detenute all'estero.
Dal 2016 è diventato più semplice essere riconosciuti del diritto alla fruibilità del credito per le imposte pagate all'estero, a prescindere della tipologia di reddito, se il tributo rientra nell'oggetto del trattato della Convenzione contro le doppie imposizioni così come indicato nella Circolare 9/E del 2015 dell'Agenzia delle Entrate.
Sì, se si tratta del paese giusto per la tua azienda e se tutto viene pianificato nei dettagli anche a livello fiscale. Aprire un attività all'estero è più vantaggioso dell'Italia a condizione che vengano preventivamente realizzate strategie e pianificazione sulla base di requisiti oggettivi del business e soggettivi dei soci. Oltre alla tassazione vanno verificati altri aspetti. Il B.P.A. (Business Project Asset) e la European Business Strategy sono gli strumenti che permettono agli imprenditori di verificare la fattibilità del proprio business in anticipo. Un piccolo investimento per un grande risultato oppure un piccolo investimento per evitare un risultato inatteso. Per essere sicuro di non commettere errori tecnici, rivolgiti sempre a un professionista Esperto in Fiscalità Internazionale.
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