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Esterovestizione: la dissociazione tra residenza reale e residenza fittizia

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Esterovestizione: la dissociazione tra residenza reale e residenza fittizia
La lotta all'evasione fiscale internazionale messa in campo dall'Agenzia delle Entrate è senza precedenti. Le lettere di "compliance" riportano una presunzione legale relativa all'esterovestizione. Vediamo di cosa si tratta. L'esterovestizione possiamo paragonarla ad una DISSOCIAZIONE tra la residenza reale (dimora abituale) e residenza fittizia (desumibile dalla documentazione). Vediamo un numero sempre crescente di contribuenti che stabiliscono in altri paesi la propria residenza (UE ed Extra-UE), mentre continuano ad operare stabilmente dall'Italia, al fine di beneficiare di regimi fiscali più favorevoli.

Verifica del controllo dell'azienda: un criterio per stabilire la residenza fiscale

Gli articoli 2, 5, e 73 del TUIR individuano con norme specifiche la residenza ai fini fiscali cancellando ogni ragionevole dubbio. La parte fondamentale della normativa è il comma 5-bis dell'articolo 73 del TUIR che dice: salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede amministrativa di società o enti, che detengano partecipazioni di controllo, ai sensi del c.c. 2359 primo comma, nei soggetti alle lettera a) e b). Alcuni casi esemplificativi della normativa:
  • cittadino italiano, detentore di partecipazioni in una Ltd maltese e facente parte del C.d.a. dell'azienda. Se la maggioranza degli amministratori della sua società risultano residenti in Italia, la società viene ritenuta residente fiscalmente in Italia dal fisco italiano;
  • cittadino italiano, detentore di partecipazioni non di maggioranza di una Ltd e non facente parte del C.d.A.. Se a fronte di specifici contratti, esercita indirettamente, una forma di controllo del C.d.A., la società viene ritenuta dal fisco italiano, residente fiscalmente in Italia.
La normativa ha voluto colpire sia il controllo diretto, sia il controllo indiretto delle società, anche per interposte sub-holding estere.
La presunzione legale relativa di residenza scatta proprio al manifestarsi del controllo diretto o indiretto, salvo prova contraria a carico del contribuente. Il legislatore ha voluto dare un aiuto al verificatore invertendo l'onere della prova, facilitando il compito di verifica e accertamento per la determinazione della sede effettiva della società, richiedendo al contribuente di valorizzare le proprie prove con aspetti certi, concreti e sostanziali. La presunzione legale di residenza è in vigore dal 01.01.2006 anche se il decreto è stato pubblicato il 04 luglio 2006.

Cosa deve fare il contribuente che si vede notificare un accertamento di residenza fittizia all'estero?

In sintesi:
  1. fornire prove contrarie, dimostrando che la sede non è situata in Italia;
  2. dimostrare la propria residenza estera, con adeguati argomenti;
  3. dimostrare che la sede effettiva e di direzione dell'azienda è all'estero.
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