La fiscalità domestica (italiana) considera fiscalmente residente in Italia una società quando questa, per la maggior parte del periodo d'imposta, ha mantenuto la sede legale o la sede amministrativa o l'oggetto principale della sua attività in Italia, così come previsto dall'articolo 73, comma 3 del TUIR e dal principio di tassazione mondiale (worldwide principle).
Infatti l'articolo 73, comma 5-bis del TUIR stabilisce che "salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede amministrativa di società che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, in alternativa:
siano controllati, anche indirettamente, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
siano gestiti da un amministratore o consiglio di amministrazione con prevalenza residenza in Italia.
Interviene l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 28/E/2006 precisando che il soggetto estero si considera, od ogni effetto di legge, residente nello Stato Italiano e quindi soggetto a tutti gli obblighi strumentali e sostanziali in Italia.
Come superare l'esterovestizione societaria?
Mantenere all'estero la sede amministrativa, con comportamenti concludenti;
Esercitare all'estero una effettiva attività commerciale, di servizi o industriale;
Avere una idonea organizzazione di risorse umane e mezzi all'estero;
Avere motivazioni che vanno oltre i motivi di tassazione di vantaggio;
Sempre la citata Circolare 28/E/2006 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la presunzione va vinta dimostrando, con argomenti convincenti, che la sede di direzione effettiva della società non è in Italia, bensì all'estero.
I reati tributari non sono cosa da poco, ed è per questo motivo che è consigliabile sempre chiedere una consulenza tecnica ad un esperto di fiscalità internazionale.
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