La fiscalità domestica (italiana) considera fiscalmente residente in Italia una società quando questa, per la maggior parte del periodo d'imposta, ha mantenuto la sede legale o la sede amministrativa o l'oggetto principale della sua attività in Italia, così come previsto dall'articolo 73, comma 3 del TUIR e dal principio di tassazione mondiale (worldwide principle). Infatti l'articolo 73, comma 5-bis del TUIR stabilisce che "salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede amministrativa di società che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, in alternativa:
Interviene l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 28/E/2006 precisando che il soggetto estero si considera, od ogni effetto di legge, residente nello Stato Italiano e quindi soggetto a tutti gli obblighi strumentali e sostanziali in Italia.
Sempre la citata Circolare 28/E/2006 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la presunzione va vinta dimostrando, con argomenti convincenti, che la sede di direzione effettiva della società non è in Italia, bensì all'estero. I reati tributari non sono cosa da poco, ed è per questo motivo che è consigliabile sempre chiedere una consulenza tecnica ad un esperto di fiscalità internazionale.