Esistono diverse modalità di donazione di denaro che si distinguono tra diretta ed indiretta.
In questo articolo tratteremo la donazione di denaro diretta, rimandando quella indiretta ad un'altra pubblicazione nelle prossime settimane. L'articolo 782 del codice civile prevede che le erogazioni di denaro effettuate con spirito di liberalità tra parenti in linea diretta sono soggette ad oneri formali rivestendo la forma di atto pubblico dal Notaio a pena di nullità, salvo che si tratti di erogazioni di denaro inferiori a 3.000 euro e, in ottemperanza alla normativa antiriciclaggio, la stessa somma va versata con trasferimento tracciabile (assegno, bonifico). Quanto la donazione di denaro effettuato con spirito di liberalità è effettuata con atto pubblico dal Notaio, così come previsto dall'articolo 782 del codice civile, non è dovuta alcuna imposta di donazione fino al limite della franchigia di 1.000.000 di euro. Oltre tale somma va corrisposta un'aliquota del 4%. Ricordiamo che l'atto pubblico dal Notaio, cosi come chiarito dalla sentenza di Cassazione n.2016 del 2016, è soggetto all'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.Cosa accade quanto una elargizione di denaro tra il padre ed il figlio non viene registrata presso il Notaio, non ottemperando a quanto predisposto dall'articolo 782 del codice civile?
L’ATTO È NULLO
Lo afferma la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.18725 del 27/07/2017, che solleva diverse problematiche a carico del donatario (chi ha ricevuto la liberalità in denaro):- I legittimari hanno diritto a richiedere la restituzione della somma, non essendo mai uscita dall'asse ereditario;
- Decadono le precedenti sentenze di Cassazione ritenute soggette ad imposta sulla donazione senza franchigia;
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