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Come essere aziende eccellenti all'estero – Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione (parte prima)

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Come essere aziende eccellenti all'estero – Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione (parte prima)

Gli imprenditori di eccellenza italiana che sviluppano il proprio business all'estero tengono in considerazione, in un'ottica internazionale, gli aspetti fiscali che andremo ad analizzare qui di seguito e nei prossimi articoli di questa mini-serie.

Struttura del business e modalità di tassazione dei redditi prodotti

In termini generali una società può operare all'estero attraverso una subsidiary o una branch, con rilevanti differenze in termini di modalità di tassazione dei redditi prodotti.

La subsidiary è un'entità del tutto distinta e separata dalla società madre, è dotata di completa autonomia giuridica ed è costituita e controllata dalla società madre. La subsidiary è inoltre soggetta al diritto dello Stato estero.

La branch è una sede secondaria con stabile rappresentanza della società madre e, pertanto, è priva di autonomia giuridica.
L'art. 162 del TUIR, mutuando la definizione dell'art. 5 del modello OCSE, definisce la stabile organizzazione come «una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato».
Si tratta, dunque, del braccio operativo e, in certa misura, amministrativo della società madre nel territorio estero.

La scelta tra la costituzione di una subsidiary o di una branch all’estero ha rilevanti riflessi dal punto di vista fiscale.

Infatti, mentre i redditi prodotti dalla subsidiary sono assoggettati a tassazione soltanto nello Stato estero, i redditi prodotti dalla branch sono assoggettati a tassazione sia nello Stato estero che nello Stato della casa madre, salvo il riconoscimento, ai sensi dell'art. 165 del TUIR, di un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero allo scopo di evitare la doppia imposizione.

Va specificato che l'art. 168-ter del TUIR, rubricato “Esenzione degli utili e della perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti” disciplina l'istituto del “branch exemption” il quale prevede, su opzione ed in deroga al metodo del credito d'imposta per le imposte pagate all’estero, l'esenzione dalla tassazione nel Paese della casa madre degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero.

Le subsidiary, inoltre, a differenza delle branch, sono soggette, ai fini della residenza fiscale, alla disciplina della esterovestizione di cui all’art. 73 del TUIR, come si chiarirà nella seconda parte dell'articolo.

Se stai valutando l'ipotesi di espandere il tuo business all'estero rivolgiti ad un professionista del settore che sappia assisterti sugli aspetti fiscali dell'internazionalizzazione.

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