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Come essere aziende eccellenti all'estero – Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione (parte seconda)

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Come essere aziende eccellenti all'estero – Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione (parte seconda)

Gli imprenditori di eccellenza italiana che sviluppano il proprio business all'estero, tengono in considerazione, in un'ottica internazionale, gli aspetti fiscali che abbiamo analizzato nella prima parte e non sottovalutano quello che andremo ad analizzare in questo articolo.

Disciplina della esterovestizione ex art. 73 del TUIR

Le subsidiary sono soggette, ai fini della residenza fiscale, al test della esterovestizione. Il comma 3° dell'art. 73 del TUIR definisce la nozione di residenza affermando che: “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato […]”.

I criteri per la determinazione della residenza sono quindi i seguenti:

  • sede legale: il luogo che risulta nell'atto costitutivo;
  • sede dell'amministrazione: la sede dove sono assunte le decisioni societarie e quindi dove si forma effettivamente la volontà sociale;
  • oggetto principale: il luogo dove sono concentrati i principali interessi economici ed è svolta l'attività della società.

A contrariis, la sussistenza, alternativamente tra di loro, di uno dei suddetti criteri consente di qualificare in Italia la residenza fiscale di un soggetto non residente.

Nel caso concreto, partendo dal presupposto che la sede legale e l'oggetto principale sarà verosimilmente nello Stato estero, generalmente potrebbe destare profili di criticità, e quindi potenziali controversie con l'Amministrazione Finanziaria Italiana, l'eventuale riqualifica della residenza in Italia sulla base del criterio della sede dell'amministrazione della subsidiary.

In ambito internazionale la sede dell'amministrazione, c.d. “place of effective management”, trova, nel paragrafo 24 del commentario OCSE, modificato dal documento “The 2008 update to the OECD Model Tax Convention” del 18 luglio 2008, la seguente definizione:

The place of effective management is the place where key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of the entity's business as a whole are in substance made.

The 2008 update to the OECD Model Tax Convention

Per scongiurare, pertanto, la riqualificazione della residenza in Italia della subsidiaryè necessario che tutte le fondamentali decisioni concernenti la società e le direttive amministrative vengano adottate nello Stato estero.
A tal fine l'orientamento dell'Amministrazione Finanziaria Italiana rileva in modo incontrovertibile la residenza degli amministratori della subsidiary nel Paese dove la stessa è residente.
Completeremo questa analisi nella terza ed ultima parte.

Se stai valutando l'ipotesi di espandere il tuo business all'estero rivolgiti ad un professionista del settore che sappia assisterti sugli aspetti fiscali dell'internazionalizzazione.

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