L'art.170 c.c, nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973.
L'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero — nell'ipotesi contraria — purché il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non sia a conoscenza di tale estraneità, dovendosi diversamente ritenere illegittima l'eventuale iscrizione comunque effettuata (vedi anche Cassazione, ordinanza 15 marzo 2019, n.7497, prima sezione civile).
Il debito contratto per i bisogni della famiglia, quindi, è garantito dal Fondo Patrimoniale e da tutti i suoi beni.
Premesso ciò, è necessario sottolineare che in diritto l'ipoteca, disciplinata dagli articoli 2808 e seguenti c.c., è un diritto reale di garanzia che non consente in alcun modo il godimento dell'immobile a chi ne è titolare.
Il codice civile, infatti, prevede tre tipi di ipoteca: legale, giudiziaria e volontaria.
Ricordiamo ai lettori che, da recenti sentenze, anche i debiti verso la Pubblica Amministrazione sono stati equiparati ai debiti per scopi familiari, in quanto la loro formazione proviene dalla produzione di un reddito per scopi familiari.
Ecco perché il Fondo Patrimoniale, ormai, non è più utilizzato ed anzi ne è sconsigliato l'utilizzo.
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