Gli atti di trasferimento immobiliare a seguito di separazione sono esenti da:
imposta di bollo;
imposta di registro;
imposta ipotecaria;
imposta catastale;
ogni altra tipologia d'imposta.
La separazione deve comunque avvenire attraverso un accordo, con il trasferimento immobiliare che può avvenire anche a titolo gratuito.
La volontà del legislatore è stata quella di favorire la risoluzione di una crisi familiare, anche se sarebbe opportuno un intervento chiarificatore dell'Agenzia delle Entrate al fine di evitare inutili contenziosi con il Fisco per divergenze di interpretazione.
Per questo motivo è auspicabile l'intervento di un Consulente Patrimoniale che, affiancando gli avvocati matrimonialisti, può essere in grado di indirizzare in modo corretto le scelte dei soggetti coinvolti.
Il legislatore, del resto, non è stato molto chiaro nelle disposizioni in merito, consentendo libere interpretazioni ai legali i quali, spesso, si sono dimostrati eccessivamente "frettolosi" nel chiudere una lite matrimoniale.
A tal proposito l'articolo 19 della legge 74/1987 recita: «Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della Legge n. 898 del 1 dicembre 1970, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e ogni altra tassa.»
Gli avvocati matrimonialisti, così, traggono spunto per consigliare gli attori del litigio matrimoniale ad approfittare di questa opportunità, senza ulteriori approfondimenti. Ma se gli atti, invece, dovessero essere a titolo oneroso cosa succederebbe?
In questo caso l'Agenzia delle Entrate nega la possibilità di ottenere la stessa agevolazione, mentre per molti autorevoli studiosi questa tesi sarebbe errata.
L'articolo 19 della legge 74/1987, del resto, non prevede alcuna limitazione fra atti a titolo oneroso e a titolo gratuito.
La ratio della norma e le intenzioni del legislatore propenderebbero, piuttosto, a favorire la risoluzione della crisi matrimoniale e non a creare uno spartiacque tra operazione onerosa o gratuita.
Resta comunque una certezza: gli atti di trasferimento che abbiano come motivazione la risoluzione del conflitto sono esenti da ogni tipologia d'imposta.
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