La Corte di Cassazione ha ribadito requisiti e criteri ai fini della piena deducibilità della perdita su crediti, così come previsto dall’articolo 101 comma 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, secondo il quale i costi sono deducibili dal reddito d’impresa solo nel caso in cui soddisfano i seguenti principi:
- effettività;
- inerenza;
- competenza;
- certezza;
- determinabilità.
Per fare un esempio, la deduzione nel bilancio d’impresa di una perdita su crediti deve essere inerente all’attività d’impresa e coerente con l’oggetto sociale dell’impresa stessa.
La perdita su crediti è iscrivibile in bilancio quando vi è una procedura concorsuale oppure nelle seguenti ipotesi concatenate tra di loro:
- ricavo inerente all’attività sociale;
- coerenza dei costi sostenuti dall’impresa per generare quel ricavo;
- ricavo non proveniente da una vendita sottocosto;
- recupero del credito non attuabile coattivamente;
- azioni per il recupero attuate dall’imprenditore invano;
- costo per ulteriori procedure superiore al valore del credito;
- irreperibilità del creditore.
La deducibilità delle perdite su crediti è una procedura che richiede attenzione e programmazione, affinché non venga poi contestata dall’amministrazione finanziaria in sede di verifica.