Il decreto legislativo 231 del 2007 obbliga il professionista ad effettuare l'adeguata verifica della propria clientela attraverso delle procedure appositamente organizzate all'interno del proprio studio professionale al fine di verificare se esiste un rischio di riciclaggio e finanziamento di denaro a favore del terrorismo. L'articolo 19 del D. Lgs 231/2007 lo disciplina chiaramente.
Come comportarsi quando il cliente è un trust?
Innanzitutto il professionista deve identificare le persone fisiche o persone giuridiche che possiedono oppure controllano il trust o, meglio, ne risultino beneficiari.
Per prima cosa il professionista deve verificare chi, in ultima istanza, risulta beneficiario effettivo di almeno il 25% del patrimonio del trust. Questo è semplice quando il trust ha beneficiari identificati, mentre risulta più difficile quando non sono identificati. In quest'ultimo caso sarà bene identificare i potenziali beneficiari che ha voluto coinvolgere l'atto istitutivo di trust.
In secondo luogo il professionista dovrà individuare chi ha il controllo del trust, nella maggior parte dei casi il trustee, senza escludere eventuali poteri che possono coinvolgere il guardiano ed alcune volte anche il disponente del trust.
Infine, identificati i soggetti, il professionista dovrà verificare l'identità delle persone fisiche attraverso i pubblici registri e chiedere dati ed informazioni al trustee, così come previsto dall'articolo 21 del D.Lgs 231/2007.
Se non risultasse possibile adempiere a quest'ultimo obbligo di legge, il professionista non potrà accettare l'incarico professionale.
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