L'art. 5 del DL Crescita ha previsto significative modifiche al regime degli impatriati applicabili ai soggetti che trasferiscono dal 2020 la residenza fiscale in Italia.
Al fine di beneficiare dell'agevolazione, i soggetti che trasferiscono in Italia la residenza fiscale devono rispettare i seguenti requisiti:
- i lavoratori (non è richiesto alcun requisito di elevata qualificazione) non devono essere stati residenti in Italia nei 2 periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento;
- tali soggetti si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- l'attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Non è richiesto che i cittadini italiani rientrati in Italia dal 1° gennaio 2020 siano stati iscritti all'AIRE.
Se i suddetti requisiti sono rispettati, i redditi del lavoratore prodotti in Italia sono esenti nella percentuale del 70%. Gli stessi redditi sono invece esenti nella percentuale del 90% per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
L'agevolazione è applicabile per 5 periodi d'imposta; il regime di favore può tuttavia trovare applicazione per ulteriori 5 periodi d'imposta, se:
- i lavoratori diventano proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento (l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà);
- i lavoratori abbiano almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido pre-adottivo.
In tali casi i redditi del lavoratore prodotti in Italia nel secondo quinquennio sono esenti nella percentuale del 50%.
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