Il Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34 del 19 maggio) ha previsto con il cosiddetto Superbonus 110%, un incremento fino al 110% dell’aliquota di detrazione delle spese sostenute per determinati interventi di riduzione del rischio sismico ed efficientamento energetico, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
I soggetti che possono usufruire del Superbonus 110% sono:
• condomìni;
• persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
• onlus e associazioni di volontariato;
• istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
• associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Rientrano tra i soggetti che possono beneficiare del Superbonus 110% anche i soggetti IRES nell’ipotesi in cui partecipino alle spese per interventi cd. trainanti, effettuati sulle parti comuni di condomini.
Per l’ottenimento dei benefici legati al Superbonus 110%, l’art. 119 del Decreto Legge indica, quale condizione fondamentale e obbligatoria in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, l’ottenimento del visto di conformità e dell’asseverazione tecnica.
Dal punto di vista operativo, il visto di conformità consiste in un esame dei documenti necessari per l’attestazione dell’esistenza dei presupposti per l’acquisizione del diritto alla detrazione d’imposta.
Il rilascio del visto di conformità, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 241/1997, può essere rilasciato dai soggetti abilitati quali consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri, responsabili dell’assistenza CAF, periti commerciali e periti iscritti nei registri CCIAA.
I professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con un massimale proporzionale al numero delle asseverazioni o attestazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a € 500.000. In caso di assenza della copia della polizza assicurativa l’attestazione non è valida.
Il professionista, che appone il visto di conformità, trasmette in via telematica l’apposito modello ufficiale sulla base delle istruzioni previste all’interno del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 283847 dell’8 agosto 2020.