Il patto di famiglia è un accordo che intercorre tra componenti dello stesso nucleo familiare per regolare la successione. Con il patto di famiglia si stabilisce in che modo il titolare di un’impresa o di partecipazioni societarie trasmette la sua azienda o la sua quota.
Si tratta di un istituto giuridico introdotto attraverso la Legge 14 febbraio 2006 n. 55, la quale ha introdotto il capo V-bis, titolo IV del libro II nel Codice Civile. La finalità del patto di famiglia è quella di garantire la regolare prosecuzione dell’impresa una volta che il titolare sarà deceduto. Il legislatore italiano ha derogato il divieto di stipulare patti successori, venendo ad accordare all’imprenditore di disporre già in vita della propria azienda.
Il patto di famiglia è un istituto giuridico la cui finalità è quella di garantire il prosieguo di un’attività commerciale. Si tratta di un accordo plurilaterale, inter vivos, ad effetti reali rientrante nell'ambito degli atti a titolo gratuito con il quale un soggetto dispone della propria successione.
La finalità del patto di famiglia è duplice: assicurare la continuità aziendale una volta deceduto l’imprenditore titolare del complesso dei beni e prevenire le liti che potrebbero insorgere tra gli eredi. Pertanto, con il patto di famiglia, si mira ad evitare la disgregazione dell’azienda. Il patto di famiglia costituisce una deroga espressa al divieto di patti successori.
Il patto di famiglia ha per oggetto il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni sociali ai sensi dell’articolo 768 bis Codice Civile.
I beni oggetto del trasferimento possono essere anche beni materiali, tra cui immobili e terreni, e beni immateriali, tra cui l’insegna, i brevetti, i marchi, etc. È bene assicurare l’idoneità produttiva ed organizzativa del complesso dei beni che costituiscono l’azienda.
La disciplina del patto di famiglia si applica alle società di persone: alle partecipazioni sociali detenute in società in accomandita semplice e alle partecipazioni sociali detenute sia in società semplici sia in società in nome collettivo.
La disciplina del patto di famiglia può essere applicata anche alle società di capitali, in particolare alle partecipazioni sociali che attribuiscano il potere di influire sul controllo e direzione della società. Per le SAPA la disciplina del patto di famiglia è applicabile al trasferimento dei titoli azionari del socio accomandatario. Per le SRL, la disciplina del patto di famiglia dovrebbe essere applicata alla partecipazione sociale maggioritaria ed alla partecipazione sociale minoritaria con attribuzione di diritti di amministrazione.
Al patto di famiglia deve partecipare l’imprenditore (disponente) proprietario dei beni dell’azienda o titolare delle partecipazioni sociali che garantiscano il potere di esercitare il controllo e la direzione dell’impresa. Inoltre deve partecipare il discendente individuato tra gli eredi e designato come successore nell’impresa. Partecipano al patto di famiglia anche tutti i soggetti legittimari.
Ai sensi dell’articolo 768 quinquies, comma 1 Codice Civile, il patto di famiglia può essere impugnato da parte dei soggetti partecipanti.
Ai sensi dell’art. 768 quinquies, comma 2 Codice Civile, l’azione di annullamento del patto di famiglia è soggetta al termine di prescrizione di 1 anno.