La Corte di Cassazione, con la sentenza 7621 del 2021, ha rinviato ad una nuova composizione tra le parti affinché prenda in dettaglio, nella sua valutazione, le informazioni dei trasferimenti anagrafici del contribuente e le comunicazioni pervenute dalle autorità competenti insieme alla cittadinanza acquisita per il trasferimento della famiglia, come anche la presenza di relazioni in loco.
In questo caso la Corte di Cassazione richiama l’Agenzia delle Entrate, ricordandole che la presunta natura fittizia della residenza fiscale estera di una persona fisica ha la necessità di essere supportata anche dalla valutazione di circostanze, elementi e comportamenti del contribuente, che dovranno far parte della valutazione complessiva.
Nel caso in questione l’Agenzia delle Entrate aveva imputato al contribuente un reddito prodotto dalla società estera del quale era socio, ritenendolo soggetto interposto. L’operazione vedeva il contribuente, controllante della società estera, acquistare crediti da una società italiana che vantava un credito nei confronti dello Stato Italiano, riuscendo a finalizzare l’operazione. Successivamente la società estera costituiva una stabile organizzazione in Italia, dove inglobava il credito ed il suo corrispettivo era l’accollo di un finanziamento infruttifero erogato dal contribuente alla società estera.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che il contribuente abbia attratto a sé il profitto della cessione dei crediti. Il contribuente, da parte sua, impugna l’avviso dichiarandosi non residente in Italia.
La Corte di Cassazione ricorda che “in tema di imposte sui redditi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 del DPR 917/1986 e 43 del codice civile, deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi e a prescindere dalla sua iscrizione AIRE”.
L’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente.