L'art. 2645 ter c.c. — introdotto nel codice civile dal decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito dalla Legge 23 febbraio 2006 n. 51 — consente la destinazione vincolata di una massa patrimoniale.
Il vincolo di destinazione disciplinato dall’art. 2645 ter Codice Civile è stato introdotto per arginare le pretese creditorie e per salvaguardare gli interessi meritevoli di tutela.
Secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione (22950/2015) la meritevolezza dell’interesse non può riferirsi a parametri oggettivamente predeterminati, ma deve essere valutata caso per caso.
Il vincolo di destinazione costituito ex art. 2645 ter c.c. sancisce che il bene vincolato possa essere oggetto di esecuzione soltanto per i debiti contratti in attuazione della destinazione.
Il vincolo di destinazione, su determinati beni, ha come effetto quello di “isolare” detti beni dal patrimonio del titolare. Lo scopo è che tali beni siano destinati al perseguimento del fine per il quale l’atto di destinazione è stato istituito.
Grazie al vincolo di destinazione, inoltre, gli stessi beni sono sottratti all’eventuale regime di comunione legale dei beni tra i coniugi, non sono assoggettati a procedure esecutive o concorsuali e non fanno parte dell’asse ereditario.
L’articolo 2645 ter codice civile è un’eccezione alla regola generale prevista dalla disciplina codicistica contenuta nell’articolo 2740, secondo il quale ciascun soggetto risponde delle proprie obbligazioni “con tutti i propri beni presenti e futuri”.
È possibile vincolare i beni immobili ed i beni mobili iscritti in pubblici registri per un periodo non superiore a 90 anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria. Il vincolo è opponibile ai terzi attraverso la trascrizione dell’atto notarile in Conservatoria.
In questo modo è possibile creare un patrimonio distinto da quello del soggetto che costituisce il vincolo. La costituzione di un vincolo di destinazione dà luogo ad una separazione patrimoniale che si traduce in una vera e propria limitazione diretta della responsabilità.
Venendosi a costituire un vincolo di destinazione, ai creditori è espressamente proibita ogni iniziativa volta ad ottenere l’espropriazione dei beni “isolati” dal patrimonio.
Il vincolo di destinazione deve essere stipulato per atto pubblico davanti a un notaio. Risulta necessario, quindi, rivolgersi ad un professionista come il notaio non solo per la stipulazione dell’atto di destinazione, ma anche per richiedere una specifica consulenza professionale.
L’atto notarile costitutivo del vincolo di destinazione è soggetto all’imposta sulle donazioni e successioni di cui al D.Lgs. n. 346/1990. Per il calcolo dell’imposta sono previste determinate aliquote (4%, 6% ed 8%) da applicare sul valore netto complessivo dei beni e dei diritti vincolati.
Oltre alla suddetta imposta, si devono aggiungere anche le imposte ipotecaria e catastale, pari a 200 euro ciascuna, e l’imposta di bollo, che può variare.