L'amministratore di una s.r.l. nello svolgere la propria attività di ordinaria amministrazione per:
è tenuto ad iscriversi esclusivamente alla gestione separata INPS, non essendo dovuti i contributi previdenziali per la gestione commercianti.
Riguarda il presidente del consiglio di amministrazione e socio di una s.r.l. raggiunto da una cartella di pagamento per i contributi dovuti all’INPS, gestione commercio, per l’attività da lui svolta nell’ambito della società, con riferimento alla quale, tuttavia, era già iscritto alla gestione separata INPS. Ad avviso di quest’ultima, infatti, l’espletamento dell’attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale è idonea a rendere effettivo l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3240 del 13/02/2010, hanno ritenuto che, nel caso di contemporaneo svolgimento di attività operativa e di amministratore, sussisteva l’obbligo di iscrizione in un’unica gestione, ovvero quella prevalente (la cui identificazione è onere dell’INPS).
Subito dopo è intervenuto il legislatore che, con l'articolo 12, comma 11, D.L. 78/2010 ha escluso la regola dell’unicità dell’iscrizione.
A seguito di questo ulteriore intervento, perciò, vale il principio della doppia iscrizione in caso di esercizio di un’attività per la quale è richiesta l’iscrizione alla gestione commercianti, artigiani e coltivatori diretti, e, contemporaneamente, di un’attività per la quale è prevista l’iscrizione alla gestione separata.
Ad oggi, quindi, lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo, soggetta a contribuzione nella gestione separata, che si accompagna allo svolgimento di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola richiede una doppia iscrizione, non operando il principio dell’attività prevalente.
Tuttavia, per poter giustificare la doppia iscrizione, l’attività svolta nell’ambito dell’impresa commerciale deve essere diversa da quella svolta in qualità di amministratore.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 1759, depositata il 27 gennaio 2021 alla luce delle considerazioni premesse, ha confermato la sentenza impugnata e ha rigettato il ricorso dell'INPS, riconducendo l'attività svolta a quella di amministratore, per la quale vige soltanto l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS.