Premessa
La legge 22 giugno 2016, n. 112 vuole "favorire il benessere, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità" e prevede misure per l'assistenza, cura e protezione di persone con disabilità gravi senza sostegno familiare. La legge include anche regole agevolative per i trust istituiti a favore di persone con disabilità gravi. Un trust è un rapporto giuridico che nasce da un atto dispositivo (inter vivos o mortis causa) in cui il soggetto disponente (settlor) trasferisce al trustee (un ente o persona) il compito di amministrare e gestire i beni del trust secondo quanto previsto nell'atto istitutivo del trust e per il beneficio del beneficiario o per raggiungere uno scopo specifico. Il protector (guardiano) è nominato dal disponente per supervisionare il trustee e ha il potere di revocare e sostituire il trustee. Uno dei principali effetti del trust è la separazione dei beni del trust dal patrimonio del disponente e del trustee, il che significa che questi beni non possono essere oggetto di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del disponente o del trustee. La legge "dopo di noi" è stata la prima volta che il trust è stato codificato dal punto di vista civilistico (cioè, in materia di diritto civile).
La Legge del Dopo di Noi
La legge "Dopo di noi" stabilisce che i beni e i diritti conferiti in trust o destinati a fondi speciali a favore di persone con disabilità grave non sono soggetti a imposta di donazione e successione. Per usufruire delle esenzioni e agevolazioni, il negozio giuridico deve perseguire come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza di uno o più disabili gravi beneficiari. Inoltre, devono essere soddisfatte altre condizioni, come l'identificazione dei soggetti coinvolti e dei loro ruoli, la descrizione dei bisogni dei disabili beneficiari, la designazione degli obblighi del fiduciario e il rispetto degli obiettivi di benessere, l'indicazione del termine finale di durata dell'affidamento al momento della morte del disabile e la definizione della destinazione del patrimonio residuo. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno stipulato il negozio giuridico, i trasferimenti dei beni e dei diritti reali a favore di questi ultimi sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Resta ferma l'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di beni e diritti reali a favore di altri soggetti dopo la morte del beneficiario. In questo caso, l'imposta viene calcolata in base al rapporto di parentela o di coniugio tra il fiduciante e i destinatari del patrimonio residuo. La legge prevede inoltre l'istituzione di un fondo per la finanziaria delle attività di cura e assistenza per le persone con disabilità grave.
I precedenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
In precedenza, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla normativa della legge "Dopo di noi" che sono stati recentemente confermati. Con la risposta ad interpello dell'11 dicembre 2019, è stato precisato che l'atto di dotazione contestuale alla costituzione del trust non può beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge n. 112 del 2016 se il beneficiario non ha ancora ottenuto il riconoscimento dello stato di disabilità grave come definito dalla legge n. 104 del 1992. Se il beneficiario ottiene successivamente il riconoscimento dello stato di disabilità grave, potrà richiedere il rimborso dell'importo pagato in eccesso come imposta sulla dotazione iniziale del trust. Con una risposta ad interpello del 2 novembre 2020, è stato chiarito che le agevolazioni fiscali previste dalla legge "Dopo di noi" non sono applicabili se non soddisfatte tutte le condizioni previste dalla norma, come l'individuazione del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte al momento della costituzione del trust. Inoltre, è stato confermato che è possibile effettuare conferimenti di beni e diritti in maniera frazionata nel corso della vita del trust senza violare la disposizione in questione. Con la risposta ad interpello dell'11 marzo 2022, è stato affermato che è possibile costituire un "fondo speciale" ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile in favore di una persona con disabilità grave anche se questa è già titolare di una polizza vita o di un contratto di assicurazione sulla vita. Inoltre, è stato chiarito che le agevolazioni fiscali previste dalla legge "Dopo di noi" non sono applicabili se il trust è stato costituito per il solo scopo di eludere l'imposta di successione.
La circolare 34/E del 20.10.2022 sulla Legge Dopo di Noi
La Circolare 34/E ha confermato che la legge sul "Dopo di noi" si applica a trasferimenti di beni sia durante la vita che dopo la morte del beneficiario. Inoltre, è stato chiarito che questi trasferimenti possono essere effettuati in modo graduale nel corso della vita del trust, e che possono riguardare anche solo la nuda proprietà di beni immobili. La Circolare ha inoltre affermato che, se non espressamente esclusi, gli atti a titolo oneroso possono beneficiare dell'aliquota fissa prevista dalla legge per l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai disponenti, questi ultimi possono ricevere i beni residui senza dover pagare l'imposta di donazione, ma saranno soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa.
Conclusioni
In sintesi, se gli atti costitutivi o di dotazione di un trust prevedono clausole che assegnano ai beneficiari diritti pieni ed esigibili, l'imposta di donazione dovrà essere pagata subito. Questo è valido per tutti i trust, tranne per quelli "Dopo di noi", per i quali l'imposta di donazione è sempre esentata a causa di una specifica disposizione di legge. Inoltre, per evitare l'esigibilità immediata dell'imposta di donazione, i trust "ordinari" dovranno includere disposizioni di carattere discrezionale a favore del trustee.