Il Codice del Terzo Settore, introdotto con il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, rappresenta un pilastro fondamentale della normativa italiana che regola le attività degli enti non profit. Prima dell'entrata in vigore di questo decreto, il settore era caratterizzato da una frammentazione normativa che rendeva difficile l'operatività delle organizzazioni, creando spesso confusione e incertezza, oltre che permettere agevolazioni ad organizzazioni che non avevano diritto. L'obiettivo principale del Codice del Terzo Settore era quello di fornire un quadro normativo chiaro e unificato, capace di armonizzare le diverse leggi esistenti e di offrire una guida precisa per tutte le realtà operanti nel campo del volontariato, della promozione sociale, della cooperazione e di tutte le attività senza scopo di lucro. L'obiettivo raggiungo era quello di dare regole precise.
La nascita del Codice del Terzo Settore è stata motivata dalla necessità di riformare un settore vitale per la società italiana, che sta diventando un motore trainande per la società moderna. Le organizzazioni non profit svolgono un ruolo cruciale nel fornire servizi sociali, culturali, educativi e assistenziali, colmando spesso le lacune lasciate dal settore pubblico, oltre ad essere in grado di rispondere più velocemente alle necessità delle famiglie. Tuttavia, la mancanza di una regolamentazione omogenea e trasparente rendeva difficile per queste organizzazioni operare in modo efficace e sostenibile, lasciando gli operatori nel dubbio del proprio operato. Il Codice del Terzo Settore ha quindi introdotto una serie di innovazioni volte a semplificare le procedure, aumentare la trasparenza e garantire una maggiore affidabilità degli enti non profit, escludendo tutti coloro che per anni hanno approfittato dei vuoti normativi.
Una delle principali innovazioni introdotte dal Codice è stata la creazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Questo registro ufficiale consente di censire e monitorare tutte le organizzazioni non profit presenti sul territorio italiano, garantendo così una maggiore trasparenza e affidabilità. L'iscrizione al RUNTS permette agli enti di accedere a una serie di benefici, tra cui agevolazioni fiscali, accesso a bandi pubblici e privati, e una maggiore visibilità nei confronti dei potenziali donatori e volontari. Il registro del RUNTS permetterà anche agli stessi accertatori di verificare con più certezza le organizzazioni non profit.
Nonostante la vasta inclusività del Codice del Terzo Settore, che mira a regolamentare e sostenere una vasta gamma di organizzazioni non profit, i trust, specialmente quelli con la qualifica di ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), si sono trovati in una situazione problematica. L'errore dei funzionari che hanno scritto la norma è clamorosa, come un autogol. Secondo quanto specificato nella Circolare n. 9 del 21 aprile 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i trust non potevano iscriversi al RUNTS. Questo significava che non potevano assumere la qualifica di Enti del Terzo Settore, precludendosi così l'accesso ai benefici associati a tale qualifica. Perché è stato un grave errore? Perché è un autogol? Se pensate un attimo alla Legge 112/2016 del Dopo di Noi, il legislatore ha candidato come strumento giuridico maturo, idoneo e principi per a tutelare gli interessi meritevoli di tutela della famiglia il TRUST. Quindi chi meglio di un Trust poteva essere compreso nel registro RUNTS? Eppure per una mancanza di formazione e competenza, il dipendente pubblico che ha scritto il RUNTS lo ha escluso.
L'esclusione dei trust dal RUNTS ha sollevato importanti questioni riguardo al destino dei trust ONLUS, specialmente per quanto riguarda la gestione e la devoluzione del patrimonio incrementale in caso di perdita della qualifica di ONLUS. La normativa precedente, infatti, prevedeva che, in caso di perdita della qualifica di ONLUS, l'ente dovesse devolvere il proprio patrimonio incrementale ad altre organizzazioni con finalità analoghe. Tuttavia, per i trust ONLUS, questa disposizione creava notevoli difficoltà operative e incertezze, poiché tali trust non potevano iscriversi al RUNTS e, di conseguenza, non potevano essere considerati Enti del Terzo Settore. Per fortuna c'è chi studia e sono in arrivo novità importanti.
Recentemente, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 4 luglio 2024, n. 104, intitolata "Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore". Questa legge ha apportato significative modifiche al Codice del Terzo Settore, risolvendo alcune delle problematiche legate ai trust ONLUS.
Una delle principali novità introdotte riguarda proprio il destino dei trust ONLUS in caso di perdita della loro qualifica. In particolare, la legge modifica l'articolo 101, comma 8, del Codice del Terzo Settore, aggiungendo un nuovo periodo che recita:
"La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di perdita della qualifica di ONLUS da parte dei trust dotati di tale qualifica nonché alle ONLUS che, a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore ai sensi del medesimo articolo 4, a condizione che gli statuti delle ONLUS medesime prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, senza finalità di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività. In caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l'assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS di cui al precedente periodo devolvono il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 148, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."
Questa nuova disposizione è un grande passo avanti nella regolamentazione dei trust ONLUS, offrendo loro una via per continuare a operare senza dover affrontare l'obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale in caso di perdita della qualifica di ONLUS. Infatti, la legge prevede che la disposizione di cui al primo periodo dell'articolo 101, comma 8, si applichi anche ai trust ONLUS, nonché alle ONLUS che, a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte di altri soggetti, non possano assumere la qualifica di ente del Terzo Settore.
Questa estensione è soggetta a due condizioni principali:
Queste condizioni sono fondamentali per garantire che i trust ONLUS continuino a operare in conformità con le finalità di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore, mantenendo la loro natura non lucrativa e assicurando che i beni siano utilizzati stabilmente per tali scopi. Quindi sarà importante verificare le condizioni ed eventualmente operare una modifica presso il Notaio, sempre che l'atto istitutivo di trust preveda la modifica dell'atto stesso.
Le nuove disposizioni hanno importanti implicazioni operative per i trust ONLUS.
Per prima cosa, consentono a questi trust di continuare a operare anche in caso di perdita della qualifica di ONLUS, senza dover devolvere il loro patrimonio incrementale. Questo offre una maggiore stabilità e continuità alle attività di interesse generale svolte dai trust, riducendo le incertezze e le difficoltà operative che deriverebbero dalla necessità di devolvere il patrimonio a terzi.
Per seconda cosa, le nuove disposizioni richiedono che gli statuti delle ONLUS siano conformi alle specifiche condizioni previste dalla legge. Questo implica che i trust ONLUS dovranno verificare e, se necessario, modificare i propri statuti per assicurarsi che prevedano esplicitamente lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali e senza finalità di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente a tali attività.
La nuova normativa rappresenta un importante passo avanti nella regolamentazione dei trust ONLUS in Italia. Offrendo una soluzione alla problematica dell'esclusione dei trust ONLUS dal RUNTS e della conseguente necessità di devoluzione del patrimonio incrementale, la legge 4 luglio 2024, n. 104, garantisce una maggiore stabilità e continuità alle attività di interesse generale svolte da questi trust. Questo intervento legislativo rafforza ulteriormente il tessuto del Terzo Settore italiano, promuovendo la trasparenza, la sostenibilità e l'efficacia delle organizzazioni non profit. Sicuramente prossimamente ci saranno nuovi approfondimenti sulla modalità di iscrizione del Trust nel RUNTS.
L'introduzione del Codice del Terzo Settore ha segnato una svolta importante per il mondo del non profit in Italia, offrendo un quadro normativo chiaro e unificato che ha semplificato le procedure e aumentato la trasparenza. Tuttavia, l'esclusione iniziale dei trust ONLUS dal RUNTS ha rappresentato una sfida significativa che stava preparando gli esperti del mondo del Trust alla presentazione di diversi ricorsi. Con la legge 4 luglio 2024, n. 104, il legislatore ha risposto a questa sfida, anticipando e offrendo una soluzione che permette ai trust ONLUS di continuare a operare senza dover affrontare la devoluzione del patrimonio incrementale, a condizione che rispettino determinate condizioni statutarie.
Questa evoluzione normativa dimostra l'importanza di un quadro legislativo flessibile e adattabile, capace di rispondere alle esigenze delle diverse realtà operanti nel Terzo Settore. È auspicabile che ulteriori interventi legislativi possano continuare a migliorare e rafforzare il supporto offerto alle organizzazioni non profit, garantendo loro le condizioni necessarie per svolgere al meglio le loro attività di interesse generale e contribuire al benessere della società italiana. Ci spettiamo a breve anche l'iscrizione al registro RUNTS.
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