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La società semplice: come funziona, vantaggi e opportunità per la gestione patrimoniale

16 minuti di lettura
La società semplice: come funziona, vantaggi e opportunità per la gestione patrimoniale

Negli ultimi anni, la società semplice ha suscitato un rinnovato interesse, soprattutto come strumento di gestione patrimoniale e pianificazione successoria.

L’evoluzione normativa ha progressivamente ridimensionato il suo utilizzo per finalità di anonimato, a causa delle nuove esigenze di trasparenza e dei più stringenti controlli antiriciclaggio. La società semplice continua a rappresentare una soluzione efficace per la tutela del patrimonio, offrendo strumenti di pianificazione che possono rivelarsi particolarmente utili nel passaggio generazionale e nella gestione di beni di famiglia.

 

Cos’è la società semplice?

La società semplice è il modello più elementare tra le società di persone. Prevista dagli articoli 2251 e seguenti del Codice Civile, è caratterizzata dall’assenza di personalità giuridica e dalla limitazione del suo oggetto sociale ad attività non commerciali. Inizialmente utilizzata in ambito agricolo, con il passare del tempo sta acquisendo una nuova centralità come strumento di gestione patrimoniale e pianificazione successoria.

Questa rinnovata attenzione nasce da due fattori principali.

Il primo è il regime di flessibilità, che consente di strutturare un’aggregazione familiare per la gestione condivisa di beni senza i vincoli tipici delle società di capitali. Il secondo è la possibilità di utilizzarla come veicolo per il mero godimento di beni, senza implicazioni commerciali, una funzione che la rende particolarmente adatta alla protezione del patrimonio e alla sua trasmissione generazionale.

Per lungo tempo, uno degli aspetti più attrattivi della società semplice è stato il suo carattere riservato, derivante dal fatto che non è soggetta all’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese. Questo le ha conferito una reputazione di strumento utile per chi desiderava mantenere una gestione patrimoniale discreta. L’introduzione di normative sempre più stringenti in materia di antiriciclaggio e trasparenza fiscale ha progressivamente ridotto questa funzione, spostando l’attenzione su altri vantaggi.

In particolar modo, sulla possibilità di costituire una società semplice per gestire in modo unitario il patrimonio familiare, evitando la frammentazione dei beni tra i diversi eredi. Attraverso un contratto sociale ben strutturato, è possibile disciplinare la governance del patrimonio, regolando l’ingresso e l’uscita dei soci, le modalità di amministrazione e la distribuzione degli utili.

 

La società semplice di mero godimento: strumento per la tutela del patrimonio

Uno degli utilizzi più diffusi della società semplice nel contesto patrimoniale è quello di società di mero godimento, si tratta di una struttura destinata esclusivamente alla gestione e alla conservazione di beni, senza esercizio di attività commerciale.

Questa configurazione ha ottenuto un riconoscimento normativo con la Legge di Stabilità 2016, che ha introdotto specifiche disposizioni per l’assegnazione agevolata dei beni ai soci, prevedendo il trasferimento di immobili e altri asset patrimoniali a società semplici di godimento.

Questa normativa ha favorito la diffusione del modello in questione, permettendo di consolidare la gestione familiare della ricchezza attraverso una struttura giuridica flessibile e fiscalmente efficiente.

Nella prassi, la società semplice di mero godimento può operare in due modalità:

  1. Godimento diretto, in cui i beni rimangono nella disponibilità dei soci e vengono utilizzati per esigenze personali o familiari.
  2. Godimento indiretto, in cui i beni vengono dati in locazione o concessi in usufrutto, generando un reddito da distribuire ai soci secondo le regole stabilite nel contratto sociale.

L’adozione della società semplice come “cassaforte” familiare ha dato luogo a un ampio dibattito giuridico, incentrato sulla distinzione tra attività di godimento e attività commerciale.

La giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno chiarito che, affinché la società semplice mantenga la natura non commerciale, è essenziale che l’attività svolta non assuma caratteristiche di abitualità e sistematicità tipiche di un’impresa.

L’utilizzo della società semplice per la gestione dei patrimoni immobiliari e mobiliari presenta numerosi vantaggi:

  • Tutela del patrimonio familiare, evitando la frammentazione tra più eredi.
  • Flessibilità gestionale, con possibilità di definire regole specifiche di amministrazione.
  • Agevolazioni fiscali, grazie a un regime impositivo più favorevole rispetto alle società commerciali.
  • Continuità nella gestione, con meccanismi che garantiscono il passaggio generazionale della proprietà.

Nonostante questi benefici, è necessario considerare anche alcuni limiti.

Il principale riguarda il regime di responsabilità illimitata dei soci, che possono essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni sociali. Inoltre, la gestione della società semplice richiede un’adeguata pianificazione per evitare il rischio di riqualificazione in società commerciale da parte dell’amministrazione finanziaria.

 

Come funziona la società semplice?

La disciplina della società semplice presenta alcuni aspetti giuridici di rilievo.

 

Regime di pubblicità e iscrizione nel Registro delle Imprese

L’iscrizione della società semplice nel Registro delle Imprese è obbligatoria, per rispondere al bisogno di certificazione anagrafica e di pubblicità-notizia. L’unica eccezione riguarda le società semplici che esercitano attività agricola, per le quali la pubblicità assume carattere dichiarativo.

L’inottemperanza all’obbligo di registrazione non incide sulla validità della società, ma può comportare sanzioni amministrative.

Inoltre, una società semplice che svolga di fatto un’attività commerciale può essere qualificata come società in nome collettivo irregolare, con conseguenze significative in termini di responsabilità e obblighi fiscali. La società semplice, quindi, deve essere iscritta in una speciale sezione del Registro delle Imprese.

 

Conferimenti e trasferimenti di beni

I conferimenti nella società semplice possono riguardare beni mobili, immobili, denaro o anche prestazioni d’opera. Il conferimento di beni immobili richiede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

L’articolo 2643, n. 10, del Codice Civile stabilisce che i contratti di società con cui si conferisce il godimento di beni immobili per una durata superiore ai nove anni devono essere trascritti presso i registri immobiliari. Ciò garantisce maggiore certezza nei rapporti giuridici, evitando eventuali conflitti con terzi acquirenti o creditori.

 

Amministrazione e rappresentanza

L’amministrazione della società spetta, di norma, ai soci, con la possibilità di limitare convenzionalmente la responsabilità dei soci non amministratori.

L’articolo 2257 del Codice Civile prevede che l’amministrazione possa essere affidata a uno o più soci, con modalità di gestionedisgiuntiva o congiuntiva.

I soci non amministratori hanno il diritto, come riconosciuto dall’articolo 2261 del Codice Civile, di:

  • Essere informati sull’andamento della società e sugli affari sociali.
  • Consultare i documenti contabili e sociali.
  • Ricevere il rendiconto annuale.

Il diritto di informazione è esteso anche ai soci non amministratori, soprattutto se operano in regime di amministrazione disgiuntiva. 

La revoca dell’amministratore è disciplinata dall’articolo 2259 del Codice Civile.

 

Distribuzione degli utili e liquidazione della quota

La distribuzione degli utili è subordinata all’approvazione del rendiconto, che deve rappresentare la reale situazione patrimoniale della società. L’articolo 2262 del Codice Civile stabilisce che il rendiconto deve essere inteso come un vero e proprio bilancio di esercizio, e non come una semplice differenza tra entrate e uscite.

Nel caso di uscita di un socio, il valore della sua quota deve essere determinato sulla base di criteri congrui definiti nel contratto sociale, con possibilità di utilizzare criteri conservativi.

Il creditore particolare del socio che chiede la liquidazione della quota non può pretendere un criterio di valutazione diverso da quello previsto nel contratto sociale. Ci sono comunque sentenze della Corte di Cassazione che affermano che il valore deve essere determinato in base al valore reale e all’intero asset.

 

Cancellazione della società ed effetti giuridici

Una volta iscritta, la cancellazione della società semplice dal Registro delle Imprese non dovrebbe produrre effetti estintivi e non dovrebbe necessariamente essere preceduta dalla liquidazione.

Secondo alcune interpretazioni, la società può continuare a esistere per il tempo necessario alla liquidazione del patrimonio residuo. Non mancano, però, opinioni giurisprudenziali secondo cui, una volta iscritta, la società non può essere cancellata.

La società semplice, pur essendo un modello societario essenziale, richiede una gestione attenta sotto il profilo civilistico. La corretta impostazione del contratto sociale e il rispetto delle norme relative all’amministrazione, alla distribuzione degli utili e alla liquidazione della quota sono aspetti fondamentali per garantirne il funzionamento efficiente.

 

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Aspetti fiscali della società semplice: quali sono i vantaggi?

La società semplice gode di un regime fiscale peculiare, che la distingue dagli altri modelli societari. La sua principale caratteristica è la trasparenza fiscale, ovvero l’imputazione diretta dei redditi ai soci, indipendentemente dalla loro effettiva distribuzione.

Questa impostazione la rende una struttura fiscalmente efficiente per la gestione del patrimonio e per la pianificazione successoria.

L’articolo 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) prevede che la società semplice non sia soggetta a imposte dirette in quanto ente autonomo, ma che i redditi prodotti siano imputati ai soci in proporzione alla loro quota di partecipazione. Questo principio consente di evitare la doppia imposizione tipica delle società di capitali.

I redditi vengono determinati come sommatoria delle singole categorie reddituali, applicando le relative esclusioni, tra cui:

  • Redditi esenti
  • Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta
  • Redditi soggetti a imposta sostitutiva

A differenza delle società commerciali, la società semplice non è soggetta al regime fiscale d’impresa, ma resta ancorata alle categorie reddituali ordinarie. Tuttavia, se dovesse esercitare attività che rientrano nel reddito d’impresa, potrebbe subire una riqualificazione fiscale con conseguenti obblighi contabili e dichiarativi più stringenti.

Il conferimento di beni nella società semplice può comportare effetti fiscali rilevanti.

Se il conferimento proviene da un soggetto imprenditore, si genera una materia imponibile nel caso in cui il valore normale del conferimento sia superiore al costo fiscalmente riconosciuto.

L’articolo 58 del TUIR disciplina il regime delle plusvalenze per il trasferimento di beni ai soci, prevedendo che l’eventuale differenza tra valore di mercato e valore contabile possa costituire un imponibile per il conferente. Questo aspetto deve essere attentamente valutato in fase di costituzione o modifica della compagine sociale.

Per le società semplici che detengono immobili, il reddito fondiario viene imputato direttamente ai soci in base alla loro quota. La società semplice, però, non può beneficiare delle deduzioni per l’abitazione principale, riservate esclusivamente alle persone fisiche.

Se gli immobili vengono concessi in locazione, il reddito derivante viene tassato come reddito fondiario per i soci, salvo il caso in cui la gestione immobiliare assuma carattere imprenditoriale, con il rischio di riclassificazione fiscale della società.

I compensi corrisposti ai soci amministratori della società semplice rientrano tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, come previsto dall’articolo 50 del TUIR. Questa disposizione comporta la necessità di applicare la ritenuta d’acconto e di gestire il trattamento previdenziale con l’INPS.

L’articolo 13 del DPR 600/1973 stabilisce che la società semplice deve presentare la dichiarazione dei redditi solo se produce redditi imponibili. Se la società possiede beni immobili, deve presentare anche la dichiarazione relativa all’IMU e, ove necessario, quella relativa alla TASI.

Le operazioni di trasformazione, fusione e scissione che coinvolgono una società semplice possono essere fiscalmente neutrali, a condizione che la società originaria e quella risultante dall’operazione operino entrambe fuori dal regime di impresa.

Lo scioglimento della società non genera, di per sé, materia imponibile, salvo il caso in cui vengano trasferiti beni ai soci con un valore superiore a quello fiscalmente riconosciuto. In tal caso, può essere applicata l’imposta sulle plusvalenze.

 

La società semplice e la normativa antiriciclaggio 

Negli ultimi anni, l’evoluzione della normativa antiriciclaggio ha avuto un impatto significativo anche sulle società semplici. Sebbene questo modello societario non sia tradizionalmente associato a finalità elusive, la sua struttura flessibile e l’assenza di obblighi pubblicitari stringenti l’hanno resa, in passato, un’opzione appetibile per chi cercava strumenti di gestione patrimoniale riservati.

Con l’introduzione di nuovi obblighi ditrasparenza e identificazione del titolare effettivo, la società semplice è ora soggetta a una regolamentazione più stringente, che mira a prevenire operazioni opache e a garantire il rispetto delle normative europee in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Il Decreto Legislativo n. 231/2007, modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 in recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio dell’Unione Europea, ha introdotto l’obbligo per le società di comunicare i dati relativi ai titolari effettivi al Registro delle Imprese.

Nel caso delle società di persone, e quindi anche delle società semplici, si presume che tutti i soci siano considerati titolari effettivi, a meno che non venga dimostrato diversamente. Questo implica che i dati identificativi dei soci devono essere comunicati e aggiornati periodicamente presso il Registro delle Imprese, rendendo più complesso l’utilizzo della società semplice per finalità di riservatezza patrimoniale.

L’inosservanza di tali obblighi può comportare sanzioni amministrative, oltre all’impossibilità di effettuare determinate operazioni finanziarie senza la preventiva identificazione dei soggetti coinvolti.

Un ulteriore obbligo introdotto dalla normativa riguarda l’adozione del Codice LEI (Legal Entity Identifier) per tutte le società che intendano effettuare operazioni finanziarie sui mercati regolamentati.

Il Codice LEI è un identificativo univoco richiesto per le operazioni finanziarie, volto a garantire la trasparenza e la tracciabilità delle transazioni. Anche le società semplici, se detentrici di strumenti finanziari o partecipazioni in società quotate, devono dotarsi di questo codice, rafforzando ulteriormente il livello di controllo sulle loro attività.

Un tema rilevante in ambito patrimoniale riguarda la pignorabilità e sequestrabilità delle quote della società semplice.

Sebbene queste quote godano di una protezione relativa derivante dalla loro natura strettamente personale (intuitus personae), la giurisprudenza ha stabilito che, in presenza di crediti esigibili, il creditore di un socio può agire per ottenere la liquidazione della quota del debitore, previa autorizzazione del giudice.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12 luglio 2016, n. 14005, ha chiarito che, in caso di escussione del patrimonio personale del socio, il creditore può richiedere la liquidazione della quota, trasformando così la partecipazione societaria in un valore patrimoniale aggredibile.

Questo significa che la società semplice, pur offrendo una gestione centralizzata del patrimonio, non garantisce automaticamente l’impignorabilità delle quote.

L’applicazione della normativa antiriciclaggio alle società semplici impone un’attenta valutazione nella loro costituzione e gestione.

Tra i principali aspetti critici vi sono:

  • Aumento degli obblighi di trasparenza, con la necessità di comunicare il titolare effettivo e aggiornare i dati periodicamente.
  • Maggiore tracciabilità delle operazioni finanziarie, soprattutto in presenza di investimenti mobiliari o partecipazioni societarie.
  • Possibilità di aggressione delle quote da parte dei creditori, limitando la protezione patrimoniale.

La normativa ha dunque ridotto il potenziale utilizzo della società semplice per finalità di riservatezza, spostando il focus sulle sue funzioni di gestione patrimoniale e pianificazione successoria.

 

Società semplice e Trust: un binomio possibile?

Negli ultimi anni, la società semplice è stata sempre più considerata un’opzione alternativa o complementare al Trust nella gestione e protezione del patrimonio familiare. Se da un lato il Trust consente una segregazione patrimoniale più marcata, dall’altro la società semplice offre vantaggi in termini di flessibilità, costi di gestione e continuità nel controllo dei beni.

La combinazione tra questi due strumenti può risultare particolarmente efficace per chi desidera strutturare un modello di governance patrimoniale che garantisca sia la protezione degli asset che la pianificazione successoria.

La principale differenza tra una società semplice e un Trust risiede nella loro natura giuridica e negli effetti che producono sul patrimonio conferito.

La società semplice è un ente collettivo che consente ai soci di gestire in modo unitario il proprio patrimonio, mantenendone la titolarità diretta. Le quote sociali possono essere trasmesse secondo le regole del contratto sociale, permettendo una continuità nella gestione.

Il Trust, invece, prevede il trasferimento della proprietà dei beni al Trustee, che li amministra nell’interesse dei beneficiari, secondo le regole stabilite nell’atto istitutivo. Questo implica che i beni segregati nel trust non rientrano nel patrimonio del disponente né in quello dei beneficiari fino alla loro distribuzione.

Un modello sempre più diffuso è l’impiego della società semplice come Trustee o come affidataria fiduciaria di un patrimonio destinato a determinati soggetti.

In questo caso, la società semplice assume la funzione di Trust company, con il compito di detenere e amministrare i beni secondo le regole stabilite nel contratto sociale.

Questo approccio consente di:

  • Garantire una gestione unitaria del patrimonio, evitando la dispersione degli asset tra più soggetti.
  • Mantenere un maggiore controllo sui beni, senza doverli trasferire a un Trustee esterno.
  • Semplificare la governance, riducendo i costi e le complessità amministrative tipiche del Trust.

È importante sottolineare che la società semplice non offre la stessa protezione giuridica del Trust in termini di segregazione patrimoniale. I beni conferiti nella società semplice rimangono giuridicamente nel patrimonio della società stessa e, di conseguenza, possono essere soggetti ad azioni esecutive da parte di creditori o di terzi.

L’impiego della società semplice in alternativa o in combinazione con il Trust presenta alcuni vantaggi:

  • Flessibilità nella gestione dei beni, con possibilità di modificare gli assetti di governance senza eccessivi vincoli.
  • Maggiore semplicità operativa, senza la necessità di atti notarili o di istituzione formale di un Trust.
  • Ridotti costi amministrativi, in quanto la società semplice non è soggetta agli stessi obblighi di rendicontazione di un Trust.

D’altra parte, ci sono alcuni limiti che devono essere considerati:

  • Mancanza di segregazione patrimoniale: i beni della società semplice rimangono accessibili ai creditori.
  • Vincoli successori meno rigidi: a differenza del Trust, la società semplice non consente una pianificazione successoria altrettanto dettagliata e vincolante.
  • Minore protezione in caso di contenzioso: il Trust offre una tutela più forte rispetto alle azioni di terzi sui beni conferiti.

 

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La società semplice si conferma uno strumento estremamente versatile per la gestione patrimoniale e la pianificazione successoria, in grado di adattarsi a diverse esigenze grazie alla sua flessibilità normativa e fiscale. Il suo utilizzo ha conosciuto una significativa evoluzione nel tempo: da strumento prevalentemente impiegato per la riservatezza a modello sempre più apprezzato per la gestione unitaria del patrimonio familiare.

La società semplice può essere una soluzione efficace nei seguenti casi:

  • Gestione e conservazione di beni immobili senza finalità commerciali
  • Amministrazione del patrimonio familiare, garantendo continuità tra le generazioni.
  • Pianificazione successoria, evitando la dispersione del patrimonio tra più eredi.
  • Holding di partecipazioni non operative, per detenere asset senza entrare nel regime d’impresa.

Potrebbe non essere la scelta più adatta in contesti che richiedono:

  • Segregazione patrimoniale totale, per cui il Trust rappresenta una soluzione più efficace.
  • Strutture con operatività commerciale, che necessitano di un diverso assetto giuridico e fiscale.
  • Limitazione della responsabilità dei soci, poiché nelle società semplici questa rimane illimitata.

 

Normative e sentenze di riferimento

Di seguito sono riportati i principali riferimenti normativi e giurisprudenziali che disciplinano la società semplice e che sono stati citati.

  • Art. 7, comma 2 n. 9) del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581
  • Art. 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228
  • Art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580
  • Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015)
  • Art. 2251 c.c.
  • Art. 2643, n. 10, c.c.
  • Art. 2257 e 2258 c.c.
  • Art. 2267 c.c.
  • Art. 2259 c.c.
  • Art. 2261 c.c.
  • Art. 2262 c.c.
  • Art. 1713 c.c.
  • Art. 2270 c.c.
  • Art. 2289 c.c.
  • Art. 713 c.c.
  • Art. 1111 c.c.
  • Art. 2361 c.c.
  • Art. 2383 c.c.
  • Art. 2318 c.c.
  • Art. 2320 c.c.
  • Art. 768 bis e ss. c.c.
  • Art. 5 del D.P.R. n. 131/1986
  • Art. 40 del D.P.R. n. 131/1986
  • Art. 58 del TUIR
  • Art. 86 del TUIR
  • Art. 5 del TUIR
  • Art. 44 del TUIR
  • Art. 73 del TUIR
  • Art. 50 del TUIR
  • Art. 68 del TUIR
  • Art. 10 del TUIR
  • Art. 67 del TUIR
  • Art. 55 del TUIR
  • Art. 2249 c.c.
  • Art. 13 del D.P.R. 600/73
  • Art. 1 comma 1 del D.P.R. n. 600/1973
  • D.Lgs. n. 472/1997
  • Art. 172 e 173 del TUIR
  • Art. 2500 septies ed octies del codice civile
  • Art. 2215 c.c.
  • Art. 2215 bis c.c.
  • Art. 2423 ss. c.c.
  • Art. 2435 bis e 2435 ter c.c.
  • Art. 2421 e.c.
  • Art. 2478 e.c.
  • Art. 111 - duodecies delle disposizioni attuative del codice civile
  • D.Lgs. n. 127/1991
  • Art. 16 del D.Lgs. n. 346/90
  • D.Lgs. n. 231/2007
  • D.Lgs. n. 90/2017
  • Direttiva (UE) 2015/849
  • Art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007
  • Art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007
  • Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985
  • App. Roma, sez. I, 3 aprile 2008, n. 11423
  • Trib. Roma, sez. III, 12 luglio 2016, n. 14005
  • App. Roma, sez. III, 7 marzo 2014, n. 1555
  • Cass. SS.UU. 17 ottobre 1988, n. 5636

 

 

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