C’è una data che entrerà nella storia della protezione patrimoniale familiare in Italia: 21 luglio 2025. Con l’Ordinanza n. 20415/2025, la Corte di Cassazione ha aperto una strada fino a qualche tempo fa considerata impraticabile, ossia la possibilità per i coniugi o per chi sta per sposarsi di pianificare in anticipo la gestione del proprio patrimonio, proteggendolo da crisi coniugali e conflitti futuri.
Per decenni, il nostro ordinamento ha guardato con diffidenza e con una velata ostilità ai patti prematrimoniali, considerandoli nulli per “illiceità della causa”. Infatti, più che una tutela, erano considerati essere un incentivo a favore del divorzio.
La decisione della Corte di Cassazione ha modificato il quadro generale, a favore di una maggiore tutela e protezione dell’unità e della stabilità economica della famiglia, al fine di evitare guerre economiche dagli effetti devastanti.
Un momento storico, che apre la porta a strumenti giuridici innovativi, come il Trust prematrimoniale, capaci di unire tutela, flessibilità e pianificazione di lungo periodo.
Per comprendere la portata dell’Ordinanza 20415/2025, occorre fare un passo indietro e guardare a come il diritto italiano ha storicamente trattato gli accordi stipulati tra coniugi o futuri coniugi in previsione di una possibile crisi matrimoniale.
Nel linguaggio giuridico, la “causa” di un contratto rappresenta la sua funzione economico-sociale: la ragione per cui le parti stipulano quell’accordo e l’interesse che intendono realizzare.
Un contratto è nullo per “illiceità della causa” quando la sua finalità contrasta con norme imperative, ordine pubblico o buon costume. Nel caso dei patti prematrimoniali, si riteneva che predeterminare gli effetti economici di un eventuale divorzio potesse:
In altre parole, si temeva che tali accordi potessero incentivare la separazione o ledere principi fondamentali dell’istituto matrimoniale.
Per rendere più comprensibile questo concetto, pensiamo a una compravendita. In questo caso, la “causa” non è l’atto materiale di consegnare un bene in cambio di denaro, ma la volontà di scambiare quel bene contro un corrispettivo. Traslando questa logica, si riteneva che la “causa” di un patto prematrimoniale fosse, in sostanza, il divorzio.
La Cassazione, con l’Ordinanza 20415/2025 chiarisce che l’evento futuro (separazione o divorzio) non è la causa dell’accordo, ma una condizione sospensiva lecita.
L’accordo non nasce per provocare la crisi matrimoniale, ma per gestirne le conseguenze in modo ordinato, riducendo i conflitti e proteggendo il patrimonio familiare.
Il vero interesse meritevole di tutela, riconosciuto dall’ordinamento, è dunque quello di evitare che una crisi coniugale degeneri in una “guerra dei Roses” capace di impoverire tutti, con gravi danni economici ed emotivi per la famiglia e, soprattutto, per i figli.
La Corte di Cassazione ha operato un importante cambio di prospettiva. La separazione o il divorzio non sono più considerati la “causa” dell’accordo, ma l’evento futuro e incerto che attiva le clausole concordate.
La “causa”, cioè la funzione economico-sociale del contratto, è invece la tutela preventiva, un interesse ora riconosciuto come “meritevole” dall’ordinamento.
L’Ordinanza colloca questi accordi nella categoria dei contratti atipici (art. 1322 c.c.), ossia patti non espressamente previsti dalla legge, ma ammessi se diretti a realizzare interessi giuridicamente tutelati.
La pronuncia, pur ispirandosi a modelli già diffusi nei sistemi di common law, non importa in blocco il concetto di “prenuptial agreement” anglosassone.
Stabilisce invece un approccio compatibile con l’ordinamento italiano, che:
Questo significa che le coppie possono:
L’impatto di questa apertura è duplice.
Per le famiglie con patrimoni significativi, si apre la possibilità di pianificare con strumenti giuridici più flessibili ed efficaci, integrando patti prematrimoniali in strumenti di protezione come il Trust.
Per gli avvocati e i professionisti patrimonialisti, si amplia l’offerta di soluzioni personalizzate, capaci di combinare prevenzione del conflitto, certezza giuridica e tutela patrimoniale di lungo periodo.
La decisione della Cassazione del 21 luglio 2025 crea un contesto in cui il Trust può diventare la soluzione giuridica di riferimento per tradurre la pianificazione preventiva in una protezione patrimoniale effettiva e duratura.
Il Trust è un istituto giuridico di origine anglosassone, riconosciuto in Italia grazie alla Convenzione dell’Aja del 1985. La sua essenza risiede nella creazione di un “patrimonio separato”.
Per maggiore chiarezza immaginiamo il Trust come se fosse un forziere protetto.
Il Disponente trasferisce determinati beni (immobili, partecipazioni societarie, liquidità) al Trustee che si impegna a gestire e amministrare questi beni non per il proprio interesse, ma esclusivamente per il raggiungimento di uno scopo ben definito e a favore di un Beneficiario (uno o più soggetti designati), secondo le regole stabilite nell’Atto di Trust.
La chiave di volta del Trust è la “segregazione patrimoniale”.
Una volta conferiti nel Trust, i beni diventano un patrimonio a sé stante, separato sia dal patrimonio del Disponente (anche se il Disponente può essere un Beneficiario, come nel Trust Autodichiarato) che da quello del Trustee. Questo significa che tali beni e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione dello scopo di destinazione previsto e possono essere oggetto di esecuzione forzata (cioè aggrediti dai creditori) solo per debiti contratti per conseguire quello specifico scopo.
L’Ordinanza 20415/2025 apre la strada a patti prematrimoniali vincolanti.
Inserire tali patti all’interno di un Trust significa che le regole concordate dai coniugi sono incorporate nell’Atto istitutivo; la loro attivazione avviene automaticamente al verificarsi della condizione sospensiva (separazione o divorzio); l’esecuzione non dipende dalla volontà del coniuge inadempiente, ma da un soggetto terzo (il Trustee) obbligato a rispettare le disposizioni.
In questo modo, ciò che prima restava sulla carta diventa operativo e vincolante, con tempi rapidi e senza necessità di lunghe cause.
Il Trust, inoltre, consente di inserire clausole personalizzate, così da rispondere con estrema precisione e immediatezza alle esigenze delle varie famiglie.
Integrare un accordo prematrimoniale in un Trust non significa assolutamente aggirare le tutele poste dal codice civile, anzi.
Vediamo insieme.
Questi requisiti, se rispettati, rendono il Trust opponibile a terzi, blindando i beni da contestazioni future e da possibili azioni revocatorie.
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L’integrazione di un accordo prematrimoniale all’interno di un Trust non è un semplice esercizio teorico. Per essere davvero efficace, il Trust deve poggiare su tre elementi fondamentali che ne garantiscano solidità giuridica, funzionalità pratica e capacità di resistere a contestazioni future.
Uno degli obiettivi principali del Trust è isolare il patrimonio destinato alla famiglia da rischi derivanti da attività professionali o imprenditoriali.
Faccio un esempio.
Un imprenditore conferisce nel Trust la casa familiare e quote societarie strategiche, in modo che non possano essere aggredite da eventuali creditori personali.
Istituire il Trust in assenza di crisi economica e prima che sorgano debiti rilevanti rende molto più difficile l’azione revocatoria dei creditori. In caso di difficoltà, infatti, i beni restano vincolati all’uso familiare, garantendo continuità e stabilità economica.
L’innovazione introdotta dall’Ordinanza 20415/2025 trova qui la sua massima espressione. Le regole per la gestione e l’assegnazione dei beni in caso di separazione sono incorporate nell’atto di Trust.
Si possono prevedere clausole specifiche come:
Il Trustee è obbligato ad applicare queste regole in modo automatico, riducendo al minimo i margini di conflitto.
Un Trust efficace in ambito familiare non può basarsi solo sulla fiducia tra coniugi.
Il Guardiano è la figura terza con il compito di vigilare sull’operato del Trustee e intervenire in caso di necessità.
Il meccanismo di transizione prevede che, in assenza di crisi, i Disponenti possono gestire direttamente (Trust autodichiarato). In caso di conflitto, il Guardiano revoca i Disponenti come Trustee e nomina un Trustee professionale.
Qual è il vantaggio?
Durante una separazione, la gestione dei beni è affidata a un soggetto neutrale, che opera nell’esclusivo interesse del Trust, evitando pressioni, ritorsioni o decisioni emotive.
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Affinché un Trust prematrimoniale sia pienamente efficace non basta avere un’idea chiara delle clausole, ma è indispensabile rispettare precise regole formali e sostanziali che ne determinano la validità e la capacità di resistere ad azioni legali future.
Quando il Trust riguarda beni immobili, mobili registrati o quote societarie, l’atto istitutivo deve essere redatto per atto pubblico davanti a un notaio.
La forma notarile non è solo un requisito di validità, ma consente la trascrizione del vincolo nei pubblici registri (catasto, PRA, registro imprese), rendendolo opponibile ai terzi.
Una volta trascritto, il vincolo di destinazione è visibile e giuridicamente riconosciuto, rendendo più difficile per i creditori contestarne l’esistenza.
L’Ordinanza 20415/2025 ha chiarito che prevenire conflitti economici futuri è un interesse pienamente legittimo.
Lo scopo del Trust deve essere espresso in modo chiaro e documentato nell’Atto istitutivo. Quali sono le finalità ammissibili? Conservazione dell’unità patrimoniale, garanzia di un reddito familiare, tutela di soggetti vulnerabili, passaggio generazionale di un’azienda.
Anche con un Trust, i diritti dei minori restano inderogabili.
Qualsiasi disposizione che li riguardi dovrà essere conforme al principio del superiore interesse del minore.
In caso di crisi coniugale, il giudice mantiene un potere di controllo e approvazione sulle misure che incidono direttamente sul loro benessere, come mantenimento o assegnazione della casa familiare.
Se il Trust, ad esempio, prevede che la casa resti ai figli fino alla maggiore età, questa clausola sarà valida solo se rispetta le esigenze abitative e di cura.
Un Trust ben strutturato deve essere istituito in assenza di situazioni di insolvenza o contenziosi già in corso, per evitare che venga contestato come atto in frode ai creditori.
Dal punto di vista delle tempistiche, è bene istituirlo prima del matrimonio o comunque in una fase di piena stabilità economica.
La documentazione deve essere precisa e completa, includendo relazioni patrimoniali e perizie che attestino la situazione al momento dell’istituzione.
L’integrazione di un accordo prematrimoniale in un Trust non è solo una scelta giuridica innovativa, ma una strategia pratica che incide direttamente sulla stabilità economica e sulla serenità familiare, sia nel presente sia nel futuro.
Oltre alla gestione della crisi coniugale, il Trust è uno strumento eccellente per pianificare la trasmissione del patrimonio alle generazioni successive. L’eredità viene gestita secondo le volontà dei Disponenti, senza dispersioni e proteggendo i beneficiari da rischi esterni.
L’Ordinanza 20415/2025 è un segnale chiaro che il diritto italiano è pronto ad accogliere strumenti più moderni e flessibili di pianificazione patrimoniale.
Per le famiglie e le coppie che vogliono proteggere ciò che hanno costruito, è l’occasione per passare da una logica di difesa reattiva a una strategia di prevenzione proattiva.