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Successioni internazionali: come è possibile tutelare il patrimonio dai rischi della residenza abituale?

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Successioni internazionali: come è possibile tutelare il patrimonio dai rischi della residenza abituale?

La libertà di circolazione e l’internazionalizzazione dei nuclei familiari rappresentano, nel contesto attuale, una realtà consolidata che ha ridefinito i perimetri della gestione patrimoniale.

Non è più così tanto raro osservare dinamiche in cui un imprenditore coordina attività da Londra, i figli stabiliscono il proprio percorso accademico o professionale a Berlino. Può anche capitare che una coppia di pensionati decida di risiedere in giurisdizioni fiscalmente competitive, come il Portogallo o le Canarie.

 

Questo modus vivendi, se da un lato riflette le opportunità del mercato globale, dall’altro impone una revisione strutturale dei modelli di protezione e trasmissione dei beni.

 

C’è un aspetto che spesso viene trascurato nell’entusiasmo di questa libertà di movimento: la pianificazione successoria.

Molti italiani credono a una falsa verità: “Sono cittadino italiano, ho i miei beni in Italia, quando non ci sarò più si applicherà la legge italiana”.

Tale convinzione, spesso radicata in una visione statica del Diritto, si scontra con un quadro regolamentare internazionale che ha progressivamente eroso il legame tra passaporto e legge applicabile alla successione. Infatti, pur essendo molto diffusa, non si possono escludere e sottovalutare conseguenze spiacevoli e complicazioni impreviste nel momento della successione.

L’entrata in vigore delle nuove normative europee ha segnato una discontinuità netta rispetto al passato. Chiunque detenga asset all’estero, o faccia parte di un nucleo familiare i cui componenti risiedono in Stati diversi, opera oggi all’interno di un sistema in cui le variabili legali e fiscali si sovrappongono in modo complesso. Ignorare questi cambiamenti significa esporre il patrimonio a una frammentazione incontrollata e a oneri fiscali imprevisti.

 

Quale legge regola la successione internazionale? Come si determina la residenza abituale?

L’architrave su cui poggia l’intero sistema delle successioni transfrontaliere all’interno dell’Unione Europea è il Regolamento UE n. 650/2012. Questa normativa ha introdotto il principio di unitarietà della successione, stabilendo che un’unica legge debba disciplinare l’intero asse ereditario, indipendentemente dalla natura o dalla localizzazione geografica dei beni.

Il criterio cardine per individuare tale legge, la cosiddetta lex successionis, è la residenza abituale del defunto al momento del decesso (articolo 21 del Regolamento). Questo significa che se un soggetto si trasferisce in un altro Paese dell’Unione Europea (eccezion fatta per Irlanda e Danimarca che non aderiscono al Regolamento) e lì stabilisce il centro dei suoi interessi, sarà la legge di quel Paese a regolare l’intera successione, inclusi i beni lasciati in Italia.

 

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Quali sono i criteri di determinazione della residenza abituale?

La determinazione della residenza abituale non discende da un automatismo burocratico, come l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) o la residenza anagrafica formale.

È una valutazione di fatto che il giudice o il notaio deve compiere analizzando:

  • Elementi oggettivi: la durata e la regolarità della presenza del soggetto nello Stato in questione;
  • Elementi soggettivi e relazionali: le ragioni del trasferimento, i legami familiari, il centro degli interessi economici e la partecipazione alla vita sociale del Paese in questione.

Questo significa che non basta risultare formalmente residente in un determinato luogo, ma è necessario dimostrare che si tratta del luogo in cui si svolge abitualmente la vita del soggetto. Se la residenza abituale del soggetto è individuata all’estero, potrebbe essere soggetto a regole ereditarie completamente diverse da quelle italiane.

Ad esempio, si potrebbe scoprire che nel Pese scelto dal soggetto le quote di legittima sono molto più basse, o addirittura inesistenti, o che il coniuge ha diritti differenti da quelli previsti dal Codice Civile italiano.

Esiste, inoltre, una clausola di salvaguardia (articolo 21, par. 2) che permette di derogare al criterio della residenza abituale qualora il defunto, al momento della morte, presentasse collegamenti chiaramente più stretti con uno Stato diverso. Questa eccezione, sebbene prevista, introduce un ulteriore margine di incertezza interpretativa che può sfociare in lunghi contenziosi tra gli eredi.

L’applicazione della legge dello Stato di residenza abituale può determinare effetti significativi sulla pianificazione patrimoniale e sulle disposizioni testamentarie, rendendo fondamentale una valutazione attenta della propria situazione personale e giuridica.

Mentre il Codice Civile italiano (articoli 536 e seguenti) riserva una quota del patrimonio molto ampia ai familiari stretti, altre giurisdizioni prevedono quote di riserva significativamente più esigue o, in certi casi, limitano la tutela a soli contributi di natura assistenziale.

Un cittadino italiano che stabilisce la propria residenza abituale in un Paese con una disciplina della legittima più flessibile potrebbe vedere vanificata la protezione patrimoniale che intendeva garantire ai propri congiunti in Italia.

 

 In assenza di una corretta pianificazione, il rischio è che la legge applicabile venga determinata ex post da un’autorità straniera, sulla base di criteri fattuali che il titolare del patrimonio non ha opportunamente documentato o regolamentato in vita. 

 

Il caso studio di Marco, pensionato in Portogallo

Marco, vedovo italiano, si trasferisce in Portogallo per beneficiare del regime fiscale agevolato.

Il signor Marco mantiene la casa a Roma ma vive stabilmente a Lisbona per 8 mesi l’anno, dove ha creato un nuovo circolo di amicizie. Se Marco venisse a mancare senza aver fatto testamento, la successione verrebbe regolata interamente dalla legge portoghese (legge della residenza abituale).

Questo potrebbe voler dire sorprendere i figli rimasti in Italia, che si aspetterebbero l’applicazione delle norme italiane a cui sono abituati.

 

Come gestire la successione di beni immobili e mobili situati in Paesi Extra-UE?

Il Regolamento UE n. 650/2012 persegue l’obiettivo dell’unità della successione, ovvero l’applicazione di un’unica legge all’intero patrimonio del de cuius. Tale principio incontra, però, un limite invalicabile quando l’asse ereditario comprende beni situati in Stati non aderenti al Regolamento o in ordinamenti di Common Law, come il Regno Unito, gli Stati Uniti o il Canada.

In questi casi, si manifesta un conflitto tra il sistema “unitario” europeo e il sistema “scissionista” adottato da molte giurisdizioni Extra-UE. Questa divergenza normativa frammenta il patrimonio in diverse masse ereditarie, ciascuna soggetta a regole e autorità indipendenti.

Negli ordinamenti “scissionisti”, la legge applicabile non è determinata in modo uniforme, ma dipende dalla natura del bene:

  • Beni mobili (denaro, titoli finanziari, partecipazioni, opere d’arte): la successione è generalmente regolata dalla legge dell’ultimo domicilio o della nazionalità del defunto;
  • Beni immobili (terreni, fabbricati): si applica rigorosamente la lex rei sitae, ovvero la legge dello Stato in cui l'immobile è fisicamente situato.

La conseguenza immediata è la paralisi del principio di unicità. Il titolare del patrimonio non si confronta più con un unico iter burocratico, ma con una pluralità di procedure successorie parallele.

 

Se un cittadino residente in Italia detiene un immobile a Londra o un appartamento a New York, la trasmissione di tali beni non sarà gestita dal diritto italiano, bensì dalle leggi locali dello Stato o della specifica Contea di riferimento.

 

Quali sono le criticità operative? Quali sono i costi della frammentazione?

La gestione di una successione frammentata impone oneri gravosi agli eredi, sia sotto il profilo economico che amministrativo:

  1. Pluralità di procedure 

È spesso necessario avviare procedure di “probate” o di omologazione del testamento in ogni singola giurisdizione interessata, con la nomina di esecutori locali e il coinvolgimento di legali specializzati in loco.

  1. Conflitti tra legittimari e libertà testamentaria

Mentre l’ordinamento italiano tutela i legittimari con quote di riserva intangibili, i sistemi di Common Law privilegiano la libertà testamentaria. Questo può portare a situazioni in cui un erede risulta beneficiario di una quota secondo la legge italiana, ma viene totalmente escluso dalla ripartizione degli immobili situati all’estero.

  1. Inefficienze temporali

Il coordinamento tra diverse autorità notarili e giudiziarie richiede tempi tecnici che possono durare anni, impedendo la disponibilità degli asset e la loro eventuale liquidazione.

 

Il caso studio

Consideriamo il caso di un investitore con residenza abituale a Milano, proprietario di un portafoglio titoli in Italia e di un immobile a Manhattan. All’apertura della successione, i beni mobili saranno regolati dalla legge italiana (residenza abituale), mentre l’immobile di New York sarà soggetto esclusivamente alla legge dello Stato di New York.

Gli eredi si troveranno a dover gestire una pratica di successione in Italia e, simultaneamente, un procedimento di amministrazione negli Stati Uniti. Senza una pianificazione preventiva che armonizzi queste due sfere, attraverso apposite soluzioni, il rischio di contrasti tra coeredi e di una dispersione del valore patrimoniale in spese legali internazionali diventa una certezza.

 

Dove si pagano le tasse di successione per i beni immobili e finanziari detenuti all’estero?

Un errore interpretativo frequente consiste nel ritenere che l’armonizzazione introdotta dal Regolamento UE n. 650/2012 estenda i propri effetti anche all’ambito fiscale.

Il legislatore europeo ha esplicitamente escluso la materia tributaria dal perimetro del Regolamento, lasciando agli Stati membri la piena sovranità nel determinare i criteri di tassazione dei trasferimenti mortis causa. Questa separazione tra l’individuazione degli eredi (regolata dal Diritto Civile) e il prelievo fiscale genera un rischio di sovrapposizione d’imposta che può erodere significativamente la consistenza dell’eredità.

L’ordinamento tributario italiano adotta il principio della tassazione del patrimonio mondiale (Worldwide Taxation Principle), secondo il quale, se il defunto era residente fiscalmente in Italia al momento dell’apertura della successione, l’imposta è dovuta su tutti i beni mobili e immobili ovunque situati nel mondo. Parallelamente, la maggior parte degli Stati esteri applica il principio di territorialità, rivendicando il diritto di tassare quanto presente sul territorio, indipendentemente dalla residenza del defunto.

Si delinea così un conflitto di giurisdizioni in cui il medesimo bene viene assoggettato a tassazione in due Paesi diversi.

A differenza delle imposte sui redditi, per le quali esistono diversi trattati internazionali, le convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di successioni e donazioni sono estremamente rare.

L’Italia ha sottoscritto accordi bilaterali solo con un numero limitato di partner, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Svezia, Grecia, Danimarca e Israele. Al di fuori di questo ristretto elenco di giurisdizioni, manca una difesa contro la doppia tassazione.

In assenza di una convenzione, l’unica forma di tutela per i contribuenti italiani è rappresentata dal credito d’imposta per le tasse pagate all’estero, previsto dall’articolo 26 del Testo Unico sulle Successioni (D. Lgs. 346/1990). L’applicazione di questo strumento non è però automatica né risolutiva. Si tratta di un meccanismo complesso che richiede una rendicontazione analitica delle imposte versate nello Stato estero e che spesso non copre l’intero ammontare del prelievo fiscale subito, specialmente quando le aliquote estere risultano sensibilmente superiori a quelle italiane.

Il caso della Spagna o della Germania è emblematico in tal senso. Se un residente italiano lascia in eredità immobili situati in questi territori, gli eredi dovranno assolvere gli obblighi dichiarativi e di versamento in entrambi gli Stati. La mancanza di un coordinamento preventivo e la necessità di gestire scadenze e procedure burocratiche distinte in diverse lingue e giurisdizioni rendono l’impatto fiscale di un patrimonio internazionale una variabile che non può essere lasciata al caso, ma che richiede una strutturazione anticipata attraverso strumenti di pianificazione patrimoniale dedicati.

 

Quali sono gli strumenti per una corretta pianificazione patrimoniale e successione transfrontaliera?

L’assenza di una strategia codificata nella gestione degli asset internazionali non rappresenta soltanto un’imprudenza amministrativa, ma si configura come una reale minaccia all’integrità del passaggio generazionale.

 

La coesistenza di ordinamenti divergenti e l’assenza di un framework fiscale uniforme impongono un approccio proattivo che trascenda la semplice redazione di un testamento.

 

Mitigare i rischi descritti richiede l’impiego tecnico di strumenti giuridici avanzati, tra cui spicca la professio juris (ho approfondito l’argomento in questo articolo). Questa facoltà, sancita dal Regolamento Europeo, permette al disponente di optare formalmente per la legge dello Stato di cui possiede la cittadinanza, neutralizzando così le incertezze legate all’individuazione della residenza abituale e garantendo che la successione sia governata da un corpo normativo certo e desiderato.

Oltre alla scelta della legge applicabile, la protezione del patrimonio globale deve integrarsi con un’accurata analisi degli impatti tributari transfrontalieri.

 

Solo attraverso una mappatura fiscale internazionale è possibile anticipare i fenomeni di doppia imposizione e strutturare la detenzione degli asset in modo da ottimizzare il carico fiscale per gli eredi.

 

L’obiettivo finale non è la mera adesione formale alle norme, quanto garantire che la trasmissione della ricchezza rifletta, senza distorsioni o decurtazioni impreviste, la reale volontà del suo titolare.

 

 

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