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Qual è il vantaggio fiscale della separazione?

9 minuti di lettura
Qual è il vantaggio fiscale della separazione?

L’art. 19 della legge n.74 del 1987 è il pilastro normativo che permette di gestire il passaggio di beni durante la fine di un matrimonio senza che il Fisco diventi un terzo incomodo troppo oneroso.

Prendiamo il caso di una coppia: Silvia e Roberto (nomi frutto della mia fantasia) che hanno scelto di separarsi, dopo 22 anni di matrimonio.

Lui è un imprenditore nel settore manifatturiero, lei è titolare di uno studio professionale.

Insieme avevano costruito un patrimonio solido: la casa di famiglia, due appartamenti in affitto, quote di un S.r.l. che gestiva un capannone industriale.

Prima di firmare l’accordo di separazione, il loro avvocato li aveva rassicurati: “I trasferimenti che fate in sede di separazione sono esenti da imposte, quindi risparmierete decine di migliaia di euro”.

E così fu. L’appartamento principale passò a Silvia. Le quote della S.r.l., nella misura di 2/3, passarono a Roberto. L’accordo fu omologato dal tribunale. Tutto sembrava fatto a regola d’arte. Quello che nessuno aveva previsto era che l’agevolazione fiscale e la protezione patrimoniale non fossero la stessa cosa.

Roberto, qualche mese dopo, ricevette una notifica che non si aspettava. Un creditore della sua vecchia impresa aveva impugnato il trasferimento delle quote davanti al tribunale civile, chiedendo che venisse dichiarato inefficace nei suoi confronti. L’agevolazione fiscale aveva funzionato perfettamente. La protezione patrimoniale, no.

 

Hai costruito qualcosa nel tempo, probabilmente attraverso scelte coraggiose e più di una notte insonne?

La domanda che occupa la tua mente è come proteggere quello che hai costruito?

Hai sentito parlare dell’articolo 19 e dei benefici fiscali nella separazione e vuoi approfondire?

Forse stai valutando se strutturare qualcosa in anticipo, attraverso un Trust o altri strumenti?

 

 

Il risparmio fiscale e la protezione patrimoniale non sono la stessa cosa.

 

 

Cosa prevede l’art. 19 della legge n.74 del 1987?

L’articolo 19 della legge 74 del 1987, come anticipato, è il riferimento normativo che rende possibile le agevolazioni seguenti: tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso sono esenti dall’imposta di bollo, dall’imposta di registro e da ogni altra tassa.

Quando due coniugi si separano e, nell’ambito degli accordi patrimoniali, uno trasferisce all’altro un immobile, quote societarie, strumenti finanziari o altri beni, quel trasferimento non paga l’imposta di registro (che su un immobile può arrivare al 9% del valore catastale), non paga l’imposta sulle donazioni, non paga il bollo.

 

 

Su patrimoni importanti, si tratta di risparmi che possono arrivare a svariate decine di migliaia di euro.

 

 

L’ambito di applicazione si è progressivamente ampliato nel tempo. La Corte di Cassazione, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 21761 del 2021, ha chiarito definitivamente che l’esenzione si applica anche ai trasferimenti effettuati in esecuzione di accordi di separazione consensuale omologati e non solo ai procedimenti giudiziali di divorzio.

La condizione essenziale è che esista un nesso causale diretto tra il trasferimento e la regolamentazione del rapporto matrimoniale: il bene si trasferisce perché i coniugi si stanno separando, non per altra ragione indipendente.

È un beneficio, non un’elusione fiscale, che il legislatore ha previsto deliberatamente, per favorire la risoluzione ordinata e consensuale dei rapporti patrimoniali tra coniugi, evitando che il carico fiscale degli accordi diventi un ostacolo alla separazione stessa.

 

 

È uno strumento da conoscere e da sfruttare bene, nelle situazioni in cui ricorrono le condizioni previste dalla legge.

 

 

L’agevolazione fiscale si estende anche ai conferimenti in Trust?

Sempre più spesso, le coppie che si separano hanno già istituito un Trust prima della crisi coniugale, o valutano di farlo nell’ambito degli accordi.

Se il Trust è parte dell’accordo di separazione, i conferimenti al Trustee beneficiano dell’esenzione prevista dall’articolo n.19?

La risposta è sì, a determinate condizioni.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso alcune risposte a interpelli degli ultimi anni, ha riconosciuto che l’esenzione può estendersi ai conferimenti in Trust, purché vi siano alcuni elementi.

  • Connessione funzionale

Il Trust deve essere istituito in concreto per gestire la separazione. Un Trust costituito anni prima e poi semplicemente richiamato nell’accordo, senza una motivazione che emerga chiaramente dagli atti, non beneficia dell’esenzione. È diverso, invece, il caso del Trust istituito in anticipo, quando non c’erano creditori o rischi particolari, per finalità successorie o di gestione patrimoniale ordinaria. In questo caso può ospitare i beni trasferiti in separazione senza le stesse criticità, perché la sua origine è genuina e documentata.

 

  • Finalità

Il Trust non deve essere uno strumento pensato per eludere obblighi fiscali o per sottrarre beni ai creditori, ma per rispondere a un’esigenza reale di gestione, tipicamente la tutela dei figli minori, la gestione di beni illiquidi non divisibili in modo semplice, o la continuità di un’impresa di famiglia durante la fase di transizione.

 

  • Documentazione

Gli accordi devono essere chiari, l’Atto Istitutivo deve essere coerente con le finalità dichiarate, il nesso causale con la separazione deve emergere in modo inequivocabile dalla lettura combinata dei documenti.

È un’area che richiede attenzione professionale specifica. Ogni situazione ha caratteristiche proprie. Una strutturazione affrettata o non documentata adeguatamente può privare del beneficio fiscale e, al tempo stesso, non offrire la protezione patrimoniale sperata.

 

 

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Cos’è l’azione revocatoria?

L’articolo 2901 del Codice Civile riconosce ai creditori uno strumento di tutela potente: l’azione revocatoria, chiamata anche actio pauliana.

Grazie ad essa, il creditore può chiedere al tribunale di dichiarare inefficace nei suoi confronti un atto con cui il debitore ha diminuito il proprio patrimonio, arrecando pregiudizio alle ragioni creditorie.

 

L’azione revocatoria ha sempre esito positivo?

Non sempre, affinché la risposta sia affermativa, devono ricorrere alcune condizioni.

  • Esistenza di un credito

Il creditore deve avere un diritto nei confronti del debitore che ha compiuto l’atto.

 

  • Pregiudizio

L’atto deve aver effettivamente ridotto la capienza patrimoniale del debitore rispetto alle pretese creditorie.

 

  • Consapevolezza del debitore

Il soggetto deve sapere, al momento dell’atto, di arrecare pregiudizio. Per gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il sorgere del credito, occorre anche la mala fede del terzo acquirente.

Per gli atti a titolo gratuito, come una donazione, è sufficiente la consapevolezza del solo debitore. Il Donatario non deve essere necessariamente in mala fede. Questo aspetto è rilevante quando si parla di Trust: il conferimento a titolo gratuito è, dal punto di vista della revocatoria, assimilabile a una liberalità. La tutela del creditore è più ampia e meno difficile da far valere.

La prescrizione dell’azione revocatoria è di cinque anni dal compimento dell’atto (art. 2903 c.c.).

Ciò significa che per cinque anni, qualunque trasferimento patrimoniale compiuto in presenza dei presupposti sopra descritti può essere impugnato. È un arco temporale più lungo di quanto molti pensino.

Il caso di Roberto, di cui ho parlato nell’introduzione, è una dinamica che ritrovo spesso nelle mie consulenze. Nel caso specifico, il trasferimento delle quote era stato fatto in modo fiscalmente corretto, con il vantaggio dell’art. 19. Ma i creditori erano anteriori all’accordo di separazione, il trasferimento aveva ridotto la loro garanzia patrimoniale e Roberto era consapevole di avere quei debiti al momento della firma. Tre condizioni su tre soddisfatte.

 

Il Trust resiste all’azione revocatoria?

La segregazione patrimoniale è la caratteristica, nonché beneficio, principale del Trust.

I beni conferito all’interno di un Trust escono dal patrimonio del Disponente, risultando impermeabili agli attacchi da parte dei creditori esterni.  

Questa efficacia è riconosciuta in Italia grazie alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata con la legge n. 364 del 9 ottobre 1989 e confermata da una giurisprudenza ormai consolidata.

Attenzione, però, perché la segregazione non è un muro invalicabile quando il conferimento è stato compiuto in frode ai creditori.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8804 del 2017 e con orientamenti successivi conformi, ha chiarito che il conferimento in Trust è soggetto all’azione revocatoria quando ricorrono i presupposti dell’art. 2901 c.c.

 

 

Il fatto che i beni siano stati segregati non può prevalere sul diritto del creditore pregiudicato dall’atto.

 

 

La vulnerabilità emerge quando il conferimento in Trust avviene dopo che il credito è già sorto, o quando il Disponente era consapevole che il creditore poteva far valere le sue ragioni. In quel caso, nemmeno la segregazione protegge. Il Trustee che ha ricevuto i beni a titolo gratuito, o che era in mala fede, non potrà opporre la segregazione come difesa assoluta.

 

 

Questa vulnerabilità è evitabile, se si agisce nel momento giusto e con le finalità giuste.

 

 

Il mio consiglio in qualità di Trustee professionale, esperto in pianificazione e protezione del patrimonio? Agisci prima che sia troppo tardi.

 

 

Per approfondire, ti consiglio di seguire il podcast Trust in Trust. Puoi ascoltarlo su Spotify, Apple Podcast e YouTube.

 

 

Perché la pianificazione patrimoniale è importante?

La regola fondamentale nella pianificazione patrimoniale è semplice: la protezione si costruisce quando non ne hai ancora bisogno.

Un Trust istituito in un periodo di serenità, quando non ci sono debiti rilevanti, quando la vita coniugale e professionale è nella sua fase ordinaria, è un trust che può resistere all’azione revocatoria. I beni sono stati conferiti senza l’intenzione di pregiudicare creditori che non esistevano. La segregazione è piena e opponibile.

Un Trust istituito nel momento in cui i creditori cominciano a farsi sentire, o peggio il giorno prima di ricevere un atto di precetto, è una mossa che nella migliore delle ipotesi non produrrà gli effetti sperati in tribunale. In determinate circostanze, può configurare ulteriori responsabilità.

Lo stesso principio vale per i trasferimenti in sede di separazione. Utilizzare l’art. 19 è legittimo e opportuno: è un beneficio che la legge mette a disposizione di chi ne ha titolo. Se i creditori erano già presenti prima dell’accordo, se il trasferimento ha impoverito il patrimonio del debitore in modo rilevante, l’esenzione fiscale non protegge dall’azione revocatoria. I due piani sono indipendenti, confonderli è uno degli errori che vedo più spesso.

La combinazione che funziona, nella mia esperienza con famiglie che si trovano in queste situazioni, è la seguente: un Trust istituito per tempo, con finalità genuine di pianificazione patrimoniale e successoria, con una gestione trasparente e documentata, e un accordo di separazione costruito su quella base già solida, con l’efficienza fiscale dell’art. 19 a completare il quadro.

In questa struttura, il Trust gestisce i beni nell’interesse dei Beneficiari designati, la segregazione è già consolidata prima che qualunque creditore possa vantare ragioni da far valere, e l’art. 19 garantisce che i trasferimenti concordati nella separazione non scontino un’imposta ingiustificata.

 

 

È una scelta di ordine e di responsabilità che puoi fare anche tu, se hai un patrimonio grande o piccolo che sia da proteggere e qualcuno a cui tieni.

 

 

Se conosci un imprenditore, un professionista o una famiglia che sta affrontando questi temi, o che vuole semplicemente capire come proteggere quello che ha costruito, manda loro questo articolo: potrebbe arrivare al momento giusto.

 

 

Il futuro è adesso.

 

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