
La Cassazione con la sentenza n. 13152 del 7 maggio 2026 ha colto l’occasione, inter alia, per ribadire la natura e la funzione dell’assegno di divorzio. Il giudizio trae origine avanti al Tribunale di Catania dove la signora B.B. ha visto negato il riconoscimento dell’assegno di divorzio, conseguentemente al fatto che il Giudice di prime cure ha ritenuto non sussistenti i presupposti dello stesso, sia sotto il profilo assistenziale, che perequativo-compensativo. Tale valutazione, in primo grado, deriva dall’accordo tra le parti, ratificato nella sentenza di separazione, per il quale è stata trasferita a titolo gratuito una porzione di un immobile alla signora B.B. da parte del marito A.A. La decisione di primo grado si è basata su una valutazione complessiva della situazione economica delle parti e della perdita di potenziale capacità reddituale della signora B.B. Inoltre, il Tribunale ha considerato che il trasferimento dell’immobile rappresentava una forma di compensazione patrimoniale già adeguata. È importante sottolineare come il giudice abbia preso in esame non solo gli aspetti economici immediati, ma anche le prospettive future di entrambi i coniugi. Infine, la Corte ha sottolineato come l’assegno di divorzio debba essere sempre inquadrato nell’ottica della tutela dei bisogni reali e non di un mero equilibro formale tra le parti. In questo senso, l’assegno assume una valenza non solo assistenziale ma anche compensativa, mirata a riequilibrare concretamente le condizioni economiche risultanti dalla cessazione del matrimonio. La decisione rappresenta quindi un importante punto di riferimento nell’ambito della giurisprudenza in materia di diritto di famiglia.
La suddetta circostanza è stata ritenuta sufficiente ad escludere lo squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi.
La Corte d’Appello di Catania, di orientamento opposto, ha invece riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo il diritto della moglie a percepire anche l’assegno divorzile.
Gli Ermellini, aditi dal signor A.A., hanno ritenuto di aderire alla posizione del Giudice di secondo grado, tornando a riaffermare i confini e la natura dell’assegno divorzile.
Occorre preliminarmente sottolineare che la parte di immobile donata alla moglie, in sede di separazione, è stata poi dalla stessa venduta e il ricavato a sua volta interamente donato al figlio della coppia, per l’acquisto della sua casa, da adibire ad abitazione familiare. È importante evidenziare come tale operazione abbia avuto come unico scopo il beneficio diretto del figlio, a differenza di un trasferimento che potesse apportare un vantaggio economico immediato alla signora B.B. La donazione non è stata pertanto ritenuta idonea a generare reddito in favore della signora B.B., né ad assicurare alla stessa l’autosufficienza economica. Inoltre, tale gesto rappresenta un passaggio patrimoniale finalizzato esclusivamente al sostegno del figlio e non incide sulla situazione finanziaria complessiva della signora. Di conseguenza, il patrimonio della signora non ha subito incrementi tali da modificarne la capacità reddituale o garantire una stabilità finanziaria autonoma. È dunque evidente come questa transazione non abbia influito sulla condizione economica personale della signora B.B., la quale rimane priva di una base patrimoniale autonoma. Tale valutazione conferma quindi che la signora B.B. non può essere considerata economicamente indipendente in seguito alla suddetta donazione.
La Cassazione pone l’accento sul significato attribuito a tale trasferimento in sede di separazione, al quale non veniva attribuita una funzione transattiva e dunque assorbente di qualsivoglia futura obbligazione derivante dallo scioglimento del matrimonio.
La Suprema Corte ricorda inoltre che l’art. 5, comma 6, L.div. riconosce una duplice natura alternativa alla solidarietà post-coniugale, la quale si declina sia nella funzione assistenziale minima, sia in quella compensativa e perequativa. Tale distinzione è fondamentale per comprendere come l’assegno divorzile non sia un mero supporto economico, ma anche uno strumento volto a riequilibrare eventuali squilibri derivanti dalla vita matrimoniale. Infatti, non può non assumere rilievo il differente assetto reddituale tra le parti derivante dalle scelte compiute dalle stesse nella conduzione della vita familiare, che comporta la determinazione di un assegno parametrato all’apporto endofamiliare durante la vigenza del matrimonio. Questo approccio permette di valutare con maggiore attenzione sia le esigenze immediate dell’ex coniuge, sia le conseguenze di lungo termine delle scelte familiari condivise. Tale valutazione approfondita assume particolare importanza nel momento in cui si devono considerare le prospettive future e la stabilità economica post-divorzio di entrambe le parti. Inoltre, è importante sottolineare come la funzione compensativa e perequativa contribuisca a garantire un’equa distribuzione delle risorse, nel rispetto della dignità e degli interessi di entrambe le parti. Questo principio si traduce in una tutela non solo patrimoniale, ma anche sociale, riconoscendo il ruolo che ciascun coniuge ha svolto durante il matrimonio. Pertanto, l’assegno divorzile assume una valenza che supera la semplice assistenza economica, configurandosi come uno strumento che mira a realizzare un’effettiva equità tra le parti coinvolte.
La Cassazione sottolinea infatti che: «l’assegno di divorzio mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all’impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale». Questo compenso economico, pertanto, assume un valore fondamentale nel riconoscere i sacrifici personali e professionali che una parte ha dovuto sostenere per il bene familiare, spesso a discapito della propria indipendenza economica. Pertanto, l’impossibilità di procurarsi mezzi adeguati al proprio sostentamento non deriva solo da ragioni oggettive, ma deve essere valutata alla luce del caso concreto e delle circostanze complessivamente considerate nell’ottica di garantire la duplice funzione assistenziale e compensativo-perequativa. È importante, inoltre, che tale valutazione tenga conto delle prospettive future e delle possibilità effettive di reinserimento lavorativo, al fine di assicurare un equilibrio che tuteli entrambe le parti coinvolte. In questo senso, la giurisprudenza ribadisce la necessità di un approccio equilibrato e personalizzato, che non si limiti a parametri rigidi ma consideri le specifiche condizioni di ciascun coniuge.
E proprio per questo motivo è sempre importante rivolgersi a un professionista prima che scatti una crisi coniugale, per approfondire quali strumenti utilizzare e affrontare al meglio la situazione, riducendo i costi nella gestione del conflitto. Inoltre, è fondamentale prevedere fin da subito le condizioni per tutelare i diritti indisponibili. Vi assicuro che nel 99% dei casi le condizioni accordate dalla coppia sono migliori di quelle decise dal giudice, proprio perché nate in un momento di amore.
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