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Assegno divorzile, funzione assistenziale e compensativo-perequativa: il punto della Cassazione

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Assegno divorzile, funzione assistenziale e compensativo-perequativa: il punto della Cassazione

a cura di Giulia Zanetti

La Cassazione con l’ordinanza n. 13152 del 7 maggio 2026 ha colto l’occasione, inter alia, per ribadire la natura e la funzione dell’assegno di divorzio. Il giudizio trae origine avanti al Tribunale di Catania dove la signora B.B. ha visto negato il riconoscimento dell’assegno di divorzio, conseguentemente al fatto che il Giudice di prime cure ha ritenuto non sussistenti i presupposti dello stesso, sia sotto il profilo assistenziale, che perequativo-compensativo. Tale valutazione, in primo grado, deriva dall’accordo tra le parti, ratificato nella sentenza di separazione, per il quale è stata trasferita a titolo gratuito una porzione di un immobile alla signora B.B. da parte del marito A.A.

La suddetta circostanza è stata ritenuta sufficiente ad escludere lo squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi.

La Corte d’Appello di Catania, di orientamento opposto, ha invece riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo il diritto della moglie a percepire anche l’assegno divorzile.

Gli Ermellini, aditi dal signor A.A., hanno ritenuto di aderire alla posizione del Giudice di secondo grado, tornando a riaffermare i confini e la natura dell’assegno divorzile.

Occorre preliminarmente sottolineare che la parte di immobile donata alla moglie, in sede di separazione, è stata poi dalla stessa venduta e il ricavato a sua volta interamente donato al figlio della coppia, per l’acquisto della sua casa, da adibire ad abitazione familiare. La donazione non è stata pertanto ritenuta idonea a generare reddito in favore della signora B.B., né ad assicurare alla stessa l’autosufficienza economica.

La Cassazione pone l’accento sul significato attribuito a tale trasferimento in sede di separazione, al quale non veniva attribuita una funzione transattiva e dunque assorbente di qualsivoglia futura obbligazione derivante dallo scioglimento del matrimonio.

La Suprema Corte ricorda inoltre che l’art. 5, comma 6, L.div. riconosce una duplice natura alternativa alla solidarietà post-coniugale, la quale si declina sia nella funzione assistenziale minima, sia in quella compensativa e perequativa. Infatti, non può non assumere rilievo il differente assetto reddituale tra le parti derivante dalle scelte compiute dalle stesse nella conduzione della vita familiare, che comporta la determinazione di un assegno parametrato all’apporto endofamiliare durante la vigenza del matrimonio.

La Cassazione sottolinea infatti che: «l’assegno di divorzio mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all’impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale». Pertanto, l’impossibilità di procurarsi mezzi adeguati al proprio sostentamento non deriva solo da ragioni oggettive, ma deve essere valutata alla luce del caso concreto e delle circostanze complessivamente considerate nell’ottica di garantire la duplice funzione assistenziale e compensativo-perequativa.

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