
Cosa succede a chi muore lasciando un telefono pieno di foto, un wallet di criptovalute, una pagina Instagram da diecimila follower e un archivio Gmail di vent'anni? Il Consiglio Nazionale del Notariato si è dato la pena di rispondere con una guida pubblica sull'eredità digitale, pubblicata sul proprio sito istituzionale. È un buon punto di partenza, e in questo articolo la commento punto per punto, mostrandone i pregi, i limiti, e ciò che secondo me un trustee aggiungerebbe.
La pagina di riferimento è quella che il CNN dedica al tema, raggiungibile all'indirizzo notariato.it. Lì trovi un decalogo divulgativo, e in coda due studi dell'Ufficio Studi: lo storico Studio n. 6-2007/IG, scritto da Ugo Bechini quando di eredità digitale parlava in pochi, e lo Studio n. 1/2023 di Diego Apostolo, che rappresenta oggi l'inquadramento dogmatico più aggiornato. Tre documenti che insieme valgono molto, ma che, letti senza chiave interpretativa, lasciano il cittadino con più domande che risposte.
Il Notariato apre la propria guida con un'ammissione che vale la pena ripetere: in Italia, e in Europa, non esiste una legislazione specifica sull'eredità digitale. Non c'è una legge che dica "ecco come si trasmettono mortis causa account, wallet, foto in cloud, NFT, royalties da YouTube". C'è invece un tessuto frammentato di norme nate per altri scopi e di sentenze che, una alla volta, stanno scrivendo le regole.
Cosa significa, in concreto? Significa che chi muore oggi senza aver pianificato lascia agli eredi un campo minato di policy contrattuali, server fuori dall'Unione Europea, condizioni generali in lingua inglese e procedure di accesso costruite per chi è vivo. Il Notariato lo dice con misura istituzionale. Io lo dico più chiaramente: senza pianificazione, la tua eredità digitale rischia di evaporare, o peggio, di restare ostaggio di una multinazionale californiana.
Se vuoi davvero conoscere la posizione del Notariato italiano, ti consiglio questo ordine.
Il Decalogo sull'eredità digitale, un PDF divulgativo di poche pagine, è scaricabile dalla pagina e ti dà i dieci principi cardine in due minuti di lettura. È pensato per il cittadino non giurista. Va letto per primo.
Lo Studio n. 6-2007/IG, intitolato "Password, credenziali e successione mortis causa", è il capostipite. Bechini, nel 2007, aveva già visto il problema con vent'anni di anticipo. Vale la pena rileggerlo come documento storico, per capire da quanto tempo i notai italiani lavorano su questo terreno.
Lo Studio n. 1/2023, "Eredità digitale: inquadramento generale", firmato Diego Apostolo, approvato dalla Commissione Informatica del CNN il 19 ottobre 2023, è oggi il testo di riferimento. Sessantacinque pagine fitte di dottrina, giurisprudenza e ricostruzione sistematica. Sei capitoli: il fenomeno successorio nella società dell'informazione, identità personale e identità digitale, il concetto di "morte digitale", il patrimonio digitale fra beni e diritti della personalità, il regime giuridico vigente, le conclusioni.
I dieci punti del Decalogo, presi singolarmente, sono utili. Letti tutti di seguito, però, possono confondere. Provo a raggrupparli.
Il primo punto del Decalogo è già il messaggio più importante: non contate sulla legge, pianificate per tempo. Il punto 8 rincara la dose ricordando che la maggior parte delle piattaforme ha sede fuori dall'Unione Europea, e che senza disposizioni espresse l'unico modo di accedere ai dati dei propri cari è una causa internazionale costosa e dall'esito incerto. Il punto 10 chiude il cerchio invitando a rivolgersi al notaio di fiducia.
A questi tre punti aggiungerei un quarto messaggio, che il Decalogo non dice ma è implicito: pianificare significa anche scegliere lo strumento giuridico giusto, e non sempre il testamento basta. Tornerò più avanti sul Trust digitale come strumento di sintesi.
Quattro punti su dieci, nel Decalogo, parlano di credenziali. È un'enfasi che riflette l'esperienza notarile pratica: il problema concreto, nel novanta per cento dei casi, è il recupero della password.
Il Notariato è chiaro: le password non sono parte dell'eredità, perché non sono beni economici in sé, ma chiavi virtuali. La conseguenza è importante: il "legato di password" come istituto autonomo non esiste nel nostro ordinamento. Anche lo Studio Apostolo lo conferma, citando Bechini: una password "non è suscettibile di essere oggetto di disposizione a titolo particolare", perché non ha valore economico proprio.
Cosa si può fare allora? Il Notariato indica due strade. Il mandato post mortem exequendum, ammesso dal nostro diritto, consente di affidare a una persona di fiducia le credenziali con istruzioni precise: distruggere, conservare, trasferire a soggetti designati. È lo strumento ideale per i dati a valore affettivo (foto, video di famiglia, scritti privati). Il testamento, invece, resta lo strumento principale per i beni digitali a valore economico (criptovalute, account commerciali, royalties).
Aggiungo una nota tecnica che il Decalogo accenna ma non spiega: anche se affidi la password a qualcuno, non gli stai trasferendo il bene cui essa dà accesso. Questo è cruciale. La password apre la cassaforte, ma il contenuto della cassaforte si trasferisce solo con un titolo successorio valido.
Il Notariato qui fa pulizia di alcuni equivoci frequenti.
Sono esclusi dalla successione: i beni piratati (li avete scaricati illegalmente: non potete trasmetterli legalmente), i contenuti in licenza personale (l'abbonamento Netflix, Spotify, Office 365 si estingue con voi), gli account di firma elettronica (Aruba, Namirial, Infocert) e gli account di identità digitale (SPID). E i dati di terzi che il defunto deteneva in custodia (lavoro, clienti).
Sono inclusi: le criptovalute (Bitcoin, Ethereum, Tether, Litecoin, Monero, Ripple, Stellar e tutte le altre, custodite nei wallet), perché sono veri e propri beni digitali con valore economico. E i conti correnti online, che il Notariato giustamente definisce "estensione virtuale di un conto reale": gli eredi li trattano con le procedure bancarie tradizionali.
Qui il Notariato segnala una novità che vale la pena ampliare. Le grandi piattaforme hanno introdotto, negli ultimi anni, strumenti privati di gestione post mortem: il "contatto erede" di Apple, il "Legacy Contact" di Facebook, gli equivalenti di Google, Microsoft, LinkedIn. Sono utili, ma il Notariato avverte con prudenza che "non sempre sono in grado di soddisfare gli interessi dell'utente defunto, soprattutto in tema di risorse digitali con valore economico". Alcune piattaforme, anzi, prevedono la distruzione automatica dei dati in caso di decesso.
La mia raccomandazione operativa: attivate il "contatto erede" su Apple, Facebook, Google. Costa zero minuti, e copre il livello base. Ma non illudetevi che sostituisca la pianificazione successoria vera.
Il Decalogo non lo cita, lo Studio Apostolo lo analizza in profondità: la norma cardine italiana è l'art. 2-terdecies del D.Lgs. 196/2003 (il Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 in attuazione del GDPR).
Riassumo le cinque regole.
Primo: i diritti GDPR sui dati del defunto (accesso, cancellazione, rettifica, limitazione, opposizione, portabilità) possono essere esercitati da chi ha interesse proprio, da chi agisce come mandatario, o per "ragioni familiari meritevoli di protezione".
Secondo: il defunto, finché era in vita, può aver vietato espressamente l'esercizio postumo. Il divieto vale solo per i servizi della società dell'informazione, deve risultare in modo non equivoco, essere specifico, libero e informato, e va comunicato per iscritto al titolare del trattamento.
Terzo: il divieto può riguardare solo alcuni diritti (non è tutto o niente).
Quarto: il divieto è sempre revocabile e modificabile.
Quinto, e questo è il comma chiave: il divieto non può pregiudicare i diritti patrimoniali che derivano dalla morte, né il diritto di difendere in giudizio i propri interessi.
Cosa significa, in pratica, il quinto comma? Significa che anche se hai detto "non voglio che nessuno acceda al mio account Instagram dopo la mia morte", i tuoi eredi conservano il diritto di rivendicare i proventi economici (royalties pubblicitarie, contratti di sponsorizzazione, NFT) connessi a quell'account. La volontà del defunto non può cancellare il diritto patrimoniale che spetta agli eredi per successione.
L'art. 2-terdecies, scritto nel 2018, ha trovato la sua prima prova del fuoco con due ordinanze cautelari pronunciate, per coincidenza, lo stesso giorno: il 10 febbraio. Una a Milano nel 2021, l'altra a Roma nel 2022. Entrambe contro Apple.
Il Tribunale di Milano (10 febbraio 2021) ha deciso il caso dei genitori di un cuoco morto in un incidente stradale. Sul suo iPhone X c'erano ricette professionali, fotografie, video, materiali di lavoro. Apple aveva opposto le condizioni generali del contratto iCloud, che escludono la trasferibilità mortis causa. Il giudice milanese ha ribaltato il quadro: ha qualificato come potenzialmente abusive le clausole Apple ex Codice del Consumo, ha riconosciuto nell'interesse familiare ai ricordi digitali una "ragione familiare meritevole di protezione" ai sensi dell'art. 2-terdecies, e ha ordinato l'accesso ai dati.
Il Tribunale di Roma (10 febbraio 2022) ha deciso un caso analogo. Una vedova chiedeva accesso all'account iCloud del marito per recuperare foto familiari, in particolare per le figlie in tenera età. Il Tribunale, in sede cautelare ex art. 700 c.p.c., ha riconosciuto il periculum in mora (Apple cancella automaticamente gli account dopo un periodo di inattività) e ha ordinato l'accesso, fondandosi sempre sull'art. 2-terdecies in combinato con l'art. 6 par. 1 lett. f) del GDPR (interesse legittimo).
Le due ordinanze, lette insieme, hanno fissato un principio: le policy contrattuali delle piattaforme non possono prevalere in modo assoluto sulla normativa italiana ed europea sull'accesso ai dati del defunto, quando esiste una ragione familiare meritevole di protezione. Le piattaforme non possono scrivere nel contratto "i tuoi dati muoiono con te" e usarlo come scudo contro gli eredi.
A queste due pronunce si è aggiunta, nel 2024, la Cassazione (ord. n. 3565 dell'8 febbraio 2024) che, sul fronte affine delle polizze vita, ha confermato il diritto degli eredi di conoscere i nomi dei beneficiari designati dal de cuius. Stesso ragionamento di fondo: la norma sull'accesso ai dati del defunto serve a tutelare la posizione patrimoniale degli eredi quando il contratto vorrebbe nascondergliela.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, nella propria pagina dedicata all'eredità digitale, ha pubblicato una tabella riassuntiva delle policy delle dieci principali piattaforme. Sintetizzo in tre famiglie.
Piattaforme con strumenti pre-mortem: Apple (Contatto erede sull'ID Apple), Facebook (Contatto erede + account commemorativo), Instagram (account commemorativo), Google (Inactive Account Manager), Microsoft (gestione post-decesso di Outlook, OneDrive), LinkedIn (commemorazione o chiusura).
Piattaforme con procedure post-mortem dedicate: Yahoo, PayPal, Netflix. Procedure ricostruttive che richiedono documenti, in genere dopo il decesso, gestite caso per caso.
Piattaforme senza una procedura specifica: TikTok. Il Garante segnala che TikTok interviene sugli account solo dopo un periodo di inattività e non ha una procedura formale di segnalazione del decesso.
L'asimmetria è significativa: la tutela dell'eredità digitale, sul piano operativo, dipende ancora oggi dalla piattaforma di cui sei utente. Una ragione in più per non delegare a Big Tech la pianificazione, e per costruirsi una struttura giuridica che valga indipendentemente da quale provider deciderà di esistere tra dieci anni.
A questo punto, le opzioni sul tavolo per chi vuole pianificare sono quattro. Le elenco in ordine crescente di profondità della tutela.
Il Legacy Contact / Contatto erede delle piattaforme è la prima difesa, gratuita, immediata. Lo attivi nelle impostazioni dell'account in cinque minuti. Copre il livello "ricordi": foto, messaggi, file. Non copre il livello economico: royalties, contratti, criptovalute. Va attivato comunque, ma da solo non basta.
Il testamento (olografo o pubblico) è lo strumento storico, perfettamente valido anche per i beni digitali a valore economico. Lo Studio Apostolo lo chiama "lo strumento più adatto", e ha ragione. Permette di nominare un esecutore testamentario, di disporre legati specifici, di indicare in coda un elenco di asset digitali. Limiti: visibile solo dopo la morte, modificabile solo riscrivendolo, gestito dagli eredi nel processo successorio con tempi tipicamente medio-lunghi.
Il mandato post mortem exequendum è il complemento operativo. Si nomina una persona di fiducia (anche diversa dall'esecutore testamentario) che, alla morte, esegue compiti specifici sui beni digitali: accedere agli account, comunicare con le piattaforme, recuperare credenziali, conservare o cancellare contenuti. È flessibile e veloce. La combinazione testamento + mandato è la coppia minima che consiglio nelle consulenze.
Il Trust digitale è lo strumento di sintesi, e qui apro una finestra perché è il tema che mi è più caro. Conferendo gli asset digitali (le quote di una società che gestisce i ricavi online, i wallet di criptovalute, i diritti d'autore, i contratti pubblicitari) in un Trust, si ottiene una cosa che nessun altro strumento garantisce: i beni non entrano nella successione del disponente, perché ne sono già usciti in vita. Niente dichiarazione di successione sui beni segregati, niente blocco operativo alla morte, continuità di gestione affidata al trustee secondo le regole dell'atto istitutivo.
Per il content creator, in particolare, il Trust digitale combinato con una società di persone consente di mantenere il controllo operativo come socio d'opera, ottenere una tassazione globale del 26,96% sui ricavi (somma di imposizione societaria e personale), e proteggere gli eredi da crisi personali, separazioni, pignoramenti o eventi imprevisti. La base giuridica è solida: Convenzione dell'Aja del 1985 ratificata con L. 364/1989, riconoscimento nel TUIR (artt. 73, 75, 87, 89), aggiornamento con il D.Lgs. 139/2024 (Testo Unico delle Successioni e Donazioni), e una serie di circolari dell'Agenzia delle Entrate che disegnano il quadro fiscale.
Detto tutto questo, e detto che la guida del Notariato è un servizio prezioso, ci sono tre cose che non vi troverete e che, secondo me, sarebbe stato giusto includere.
Primo: una menzione esplicita del Trust come strumento di sintesi. La guida elenca testamento e mandato, ma non parla del Trust, nonostante la Convenzione dell'Aja sia ratificata da trentasei anni e la giurisprudenza italiana ne abbia consolidato l'uso. È una lacuna, e ne capisco le ragioni istituzionali (il Trust non è uno strumento "notarile" per definizione), ma per il cittadino che legge è un'opzione che dovrebbe essere sul tavolo.
Secondo: una trattazione dei criptoasset al di là dell'elenco. Le criptovalute vengono citate nel punto 6 del Decalogo come "beni digitali con valore economico", ma su come si trasferiscono mortis causa, come si recupera l'accesso a un wallet di cui non si conosce la seed phrase, come si gestiscono gli exchange centralizzati, la guida tace. È un tema su cui un trustee fa la differenza, e che merita un proprio approfondimento dedicato.
Terzo: l'aggiornamento sulla giurisprudenza più recente. Le ordinanze di Milano e Roma del 2021-2022 sono ormai pilastri consolidati. La pronuncia di Cassazione del febbraio 2024 sulle polizze vita ha esteso il principio anche al di fuori del puro digitale. Sarebbe utile che la guida del Notariato fosse aggiornata su questi sviluppi.
Se hai un'identità digitale di un certo peso (e oggi ce l'hanno quasi tutti, anche chi non se ne rende conto), questo è il minimo che ti suggerisco di fare nelle prossime due settimane.
Apri Apple, Facebook, Google. Attiva il Contatto erede su Apple, il Contatto Erede su Facebook, l'Inactive Account Manager su Google. Cinque minuti per piattaforma.
Scrivi a mano, su un foglio cartaceo conservato in cassaforte o in copia presso il notaio, un inventario dei tuoi asset digitali. Non le password (quelle stanno nel password manager), ma l'elenco: account principali, wallet crypto, exchange usati, piattaforme da cui ricevi pagamenti, NFT detenuti, asset intellettuali pubblicati. Una pagina può bastare.
Se hai più di uno di questi asset, o se generi reddito attraverso un'attività digitale, fissa una consulenza con un professionista che conosca l'intersezione fra successioni, privacy e trust. La guida del Notariato è un buon inizio, ma il tuo caso specifico merita una pianificazione costruita sulle tue esigenze concrete.
L'eredità digitale, oggi, non è più un tema futuribile. È la realtà di chiunque abbia uno smartphone, un account bancario online, una collezione di foto in cloud o un piccolo wallet di criptovalute. Pianificare significa risparmiare agli eredi mesi di interlocuzioni con multinazionali estere e migliaia di euro in cause internazionali. Significa, soprattutto, decidere oggi cosa accadrà domani.
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