
Per aprire questo articolo, prendiamo il caso di Marco (nome di fantasia), commercialista di 52 anni, studio professionale ben avviato.
Una mattina di aprile, Marco riceve la notifica di un atto di citazione. Una società di cui era sindaco effettivo è fallita due anni prima. Il curatore agisce in responsabilità contro amministratori e collegio sindacale per dodici milioni di euro. Marco rilegge la citazione tre volte. Aveva firmato verbali regolari, partecipato a tutte le assemblee, segnalato per iscritto le criticità che aveva rilevato. Eppure, è lì, convenuto in solido con persone che non vedeva da tre anni.
Telefona al suo broker assicurativo. La polizza professionale ha un massimale di un milione. Il broker, sincero, gli dice che probabilmente coprirà le spese legali e parte di un’eventuale transazione, ma che oltre quella cifra il rischio resta sul suo patrimonio personale.
Casa, conti correnti, partecipazioni. Tutto.
Quella sera Marco torna a casa e guarda sua moglie come se la vedesse per la prima volta dopo molti anni. La paura del futuro muoveva ogni suo gesto.
La storia di Marco non è un caso eccezionale. Dal 29 aprile 2026, questa situazione è il nuovo rischio per chi fa il sindaco e il revisore in Italia.
Il D. Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026 ed entrato in vigore il 29 aprile, attua la Legge 5 marzo 2024, n. 21 (la cosiddetta “Legge Capitali”) e ridisegna in modo organico la disciplina dell’organo di controllo. Quattordici articoli, numerose novelle al Codice Civile e un baricentro che si sposta in modo netto.
Il vecchio paradigma chiedeva al sindaco di verificare l’esistenza degli assetti, il nuovo impone di valutarne il funzionamento sostanziale. Prima si prestava attenzione alla presenza dell’organigramma, ora si osserva il corretto funzionamento. In passato era sufficiente una check-list firmata, oggi è indispensabile una carta di lavoro che mostri come si è raggiunto un certo risultato.
La riforma codifica tre passaggi che la giurisprudenza più rigorosa aveva già anticipato.
Il sindaco non è più solo il garante dell’esistenza dei presidi, è il professionista che ne certifica, con la propria firma e la propria responsabilità, il corretto funzionamento.
Questo nuovo modus operandi ha puntato i riflettori sulla necessità di dimostrare come si è vigilato. Così facendo, l’inversione dell’onere probatorio è entrata nell’azione, prima ancora che nei manuali.
Il sindaco, per essere sicuro di avere a disposizione un efficiente scudo protettivo, deve presentarsi in giudizio con le proprie carte di lavoro, la documentazione degli accertamenti compiuti, le richieste informative scritte agli amministratori, i verbali di coordinamento con il revisore e con l’OdV, ha costruito uno scudo difensivo solido.
L’articolo 2407 del Codice Civile è rimasto formalmente intatto. I sindaci devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e rispondono in solido con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
Il punto è che il parametro della conformità degli obblighi si è alzato. Il giudice valuta la diligenza professionale del sindaco rispetto a uno standard più ampio: SCIGR, vigilanza prospettica sulla continuità aziendale, lettura critica delle risultanze dei controlli di secondo e terzo livello, tracciabilità documentale dell’intera attività di vigilanza.
La carta di lavoro non è burocrazia, è la prova in giudizio di aver fatto il proprio mestiere. Il giudice non si chiederà se il sindaco ha vigilato, quanto piuttosto che può dimostrare di averlo fatto.
Le azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali raggiungono frequentemente cifre da diversi milioni di euro. La solidarietà con gli amministratori, prevista dall’articolo 2407 c.c., comporta che il sindaco e il revisore rispondano con il proprio patrimonio personale per importi che eccedono ampiamente qualsiasi copertura assicurativa standard.
Attenzione, perché c’è anche un’aggravante: il rischio di azioni temerarie.
Una parte significativa del contenzioso non dipende dalla reale correttezza della gestione del professionista, ma dalla strategia processuale di curatori, commissari giudiziali e creditori, che tendono ad ampliare il perimetro dei convenuti per massimizzare la massa attiva. Il sindaco diligente, che ha vigilato in modo ineccepibile, può comunque trovarsi convenuto in solido. I tempi processuali italiani lo lasciano nell’incertezza per anni, talvolta per decenni. I costi legali, intanto, sono immediati e a suo carico.
Il revisore legale non vive una situazione migliore. Oltre alla responsabilità per il giudizio sul bilancio, è chiamato a monitorare la continuità aziendale ai sensi del principio ISA Italia 570 e a verificare l’idoneità dell’organizzazione e dei sistemi contabili dell’impresa. La riforma rafforza il coordinamento con il collegio sindacale e introduce un dovere di scambio informativo strutturato.
Ho parlato con decine di colleghi negli ultimi mesi. Tutti hanno una polizza, quasi tutti pensano di essere coperti. Quando, conversando, entriamo nel dettaglio delle clausole, scoprono obiezioni che le compagnie sollevano, in modo strutturale, quando arriva il sinistro vero.
Le indico di seguito, perché l’esperienza mi ha insegnato che solo leggendole insieme si può comprendere ogni sfumatura.
Ogni contratto di responsabilità civile professionale esclude il dolo e, in molte formulazioni, la colpa grave qualificata. Il problema è che le azioni di responsabilità più aggressive, in particolare quelle del curatore fallimentare, cercano sistematicamente di qualificare la condotta come colpa grave proprio per attaccare il patrimonio personale e non solo l’assicurazione. Se il giudice accoglie quella qualificazione, la copertura salta.
I massimali tipici delle polizze RC professionale per commercialisti vanno da 250.000 a un milione di euro. Le richieste risarcitorie nelle procedure concorsuali sono nell’ordine dei milioni, talvolta delle decine di milioni. Lo scarto tra copertura e danno potenziale resta in capo al patrimonio del professionista.
Su ogni sinistro la polizza prevede una franchigia (cifra fissa a carico dell’assicurato) e spesso uno scoperto (percentuale del danno che resta a carico). Sommati, possono assorbire anche il 10% o il 15% del danno coperto. Su un risarcimento da un milione, sono cifre a sei zeri di tasca propria.
Quasi tutte le polizze sono in formula claims-made: copre il sinistro denunciato durante la vigenza della polizza, anche se il fatto è precedente, ma solo entro la finestra di retroattività concordata (tipicamente uno, due, cinque anni, raramente è illimitata). Le azioni di responsabilità sui sindaci arrivano spesso a sei o sette anni dal fatto. Se la retroattività non è sufficiente, il sinistro è scoperto.
Molte polizze escludono o limitano la copertura dei fatti che hanno rilevanza penale. È proprio il terreno in cui cadono la maggior parte dei contenziosi gravi sui sindaci: bancarotta semplice, bancarotta documentale, false comunicazioni sociali, ostacolo alle funzioni di vigilanza. La copertura, dove arriva, è frammentata e spesso subordinata a condizioni stringenti.
Quando il sindaco è imputato e nel processo si costituiscono parti civili (creditori, ex soci, curatore), le spese di costituzione e difesa di queste parti civili, se condannate, sono a carico dell’imputato. La polizza tipicamente non copre questa voce, o la copre solo dopo l’esaurimento del massimale principale.
La polizza copre il danno civilistico. Non copre la sanzione disciplinare dell’Ordine, l’inibizione dall’esercizio di nuovi incarichi di controllo, la sospensione dall’albo. Sono effetti che possono ridurre o azzerare il reddito futuro del professionista, e nessuna assicurazione li compensa.
Anche quando la polizza professionale copre le attività di controllo, spesso lo fa con sub-massimali specifici, ben più bassi del massimale generale. Una polizza da un milione può prevedere un sub-massimale da 250.000 euro per attività di sindaco, da 200.000 euro per OdV. Vale la pena leggere il contratto riga per riga prima di sentirsi tranquilli.
Anche se il sinistro è coperto, il professionista deve ricostruire la propria protezione assicurativa per gli incarichi successivi. Le compagnie aumentano il premio in modo significativo, riducono i massimali, talvolta non rinnovano. La conseguenza è che, dopo un primo evento, la copertura futura è più costosa, più ridotta o assente proprio nel momento in cui ne avresti più bisogno.
L’assicurazione professionale è uno strumento necessario, ma è il primo livello di difesa, non l’ultimo. Tra il primo livello e il tuo patrimonio personale, oggi, deve esserci qualcos’altro.
Se sei sindaco effettivo o revisore con almeno tre incarichi attivi, ti propongo di iniziare con una valutazione personalizzata della tua attuale esposizione e dell’adeguatezza della tua copertura. Lo Studio Di Bello & Partners e MIDA TRUST S.r.l. offrono il servizio di Check-Up Patrimoniale del professionista che comprende analisi tecnica della tua situazione, della tua polizza, della tua struttura familiare. Esci con un quadro chiaro di dove sei e di quali strumenti puoi attivare.
Molti professionisti, quando capiscono i limiti dell’assicurazione, pensano subito al fondo patrimoniale, tra gli strumenti più conosciuti ma non necessariamente il più utile ed efficace.
Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli articoli 167 e seguenti del Codice Civile, tutela il patrimonio solo dai debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. La giurisprudenza richiede al Disponente di provare che il creditore conosceva l’estraneità del debito ai bisogni familiari e questa prova è di difficile gestione. Il fondo è, inoltre, soggetto a revocatoria ordinaria con un’azione di facile instaurazione e si scioglie con la fine del matrimonio.
Il professionista che si affida al fondo patrimoniale per proteggersi dalle azioni di responsabilità lavora con uno scudo che, nei casi concreti, si è rivelato essere fragile.
Il Trust, strumento giuridico efficace, agisce in modo diverso. Riconosciuto in Italia dalla Legge 16 ottobre 1989, n. 364 (ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sui Trust) e ulteriormente valorizzato dalla riforma fiscale recente, realizza una segregazione patrimoniale piena. I beni conferiti nel Trust escono dal patrimonio del Disponente, entrando in uno separato, di cui rispondono esclusivamente i creditori del Trust per le obbligazioni assunte nel suo interesse.
La segregazione è la differenza giuridica decisiva.
Il fondo patrimoniale protegge beni che restano nel patrimonio del Disponente. Il Trust segrega beni in un patrimonio terzo. Quando un creditore del professionista bussa, il fondo offre un’eccezione (talvolta superabile in giudizio). Il Trust, se ben costruito, presenta l’inopponibilità strutturale del bene segregato.
Il Trust è uno strumento potente? Sì, purché sia progettato bene.
Le tre regole che seguono sono la differenza tra un Trust che protegge davvero e una struttura che, in giudizio, viene smontata in poche udienze.
Il Trust deve essere istituito quando il professionista è in bonis e non vi è alcuna pretesa creditoria attuale o prevedibile. Costituirlo dopo la notifica di un atto di citazione per responsabilità professionale è giuridicamente tardivo ed espone all’azione revocatoria. La revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. può essere esercitata entro cinque anni dall’atto di disposizione, anche se il debito è sorto successivamente, purché presente una preordinazione dolosa. La regola operativa è inequivoca: il Trust si istituisce in fase di pianificazione, non di emergenza.
Tutela della famiglia, programmazione della successione, sostegno a beneficiari deboli, gestione di patrimoni dedicati a finalità specifiche. Un Trust istituito al solo scopo di sottrarre beni ai creditori è radicalmente nullo per abuso del diritto. La causa va dichiarata, motivata e coerente con la struttura della governance.
La gestione deve essere affidata a un soggetto terzo, professionalmente qualificato, con responsabilità autonome. Il Trust autodichiarato in cui il Disponente è anche Trustee e Beneficiario è strutturalmente fragile sul fronte della separazione patrimoniale. Quando un giudice valuta se la segregazione è sostanziale o solo formale, la presenza di un Trustee professionale fa la differenza.
A queste tre regole ne aggiungo una quarta, tecnica ma decisiva: la scelta della legge regolatrice. Alcune leggi (Jersey, Guernsey, Malta, San Marino) prevedono espressamente che dei debiti del Trust rispondano esclusivamente i beni dello stesso. La scelta della legge regolatrice è determinante per l’efficacia dello strumento giuridico.
Per approfondire, ti consiglio di seguire il podcast Trust in Trust. Puoi ascoltarlo su Spotify, Apple Podcast e YouTube.
Ti propongo di seguito tre strutture pensate per tre situazioni differenti.
Il professionista conferisce nel Trust beni non strumentali all’attività: immobili familiari, partecipazioni non operative, liquidità destinata alla famiglia. I Beneficiari sono il coniuge e i figli. Lo scopo dichiarato è la tutela del nucleo familiare e la programmazione successoria. È la soluzione standard, adatta al professionista cinquantenne con patrimonio medio-alto e nucleo familiare definito.
Se hai figli minori o familiari con disabilità, il Trust può perseguire la finalità tipica del “Dopo di Noi”, ai sensi della Legge 22 giugno 2016, n. 112, oppure di un PET Trust dedicato. In questa architettura gli effetti protettivi sono rafforzati, il regime fiscale è agevolato e la causa è oggettivamente meritevole.
Per i professionisti con patrimoni cross-border (immobili all’estero, partecipazioni in società non residenti, conti in giurisdizioni diverse) il Trust integra la pianificazione successoria sotto il Regolamento UE 650/2012 e ottimizza il coordinamento con i regimi fiscali esteri.
Il Trust del sindaco e revisore non riguarda solo la protezione personale.
Il professionista che ha vissuto in prima persona il processo di pianificazione patrimoniale, che ha capito come si costruisce un Trust e perché funziona, diventa il consulente naturale dei propri clienti imprenditori. Il D. Lgs. 47/2026 ti chiede di vigilare anche sulla continuità aziendale prospettica delle società che assisti.
Una società in cui il fondatore non ha pianificato la successione è strutturalmente esposta a rischi di continuità.
Il D. Lgs. 47/2026 rende strutturale quel che in passato era prudenziale.
Il sindaco e il revisore che oggi non hanno costruito una linea di difesa patrimoniale stanno lavorando con il proprio patrimonio personale a garanzia di scelte gestionali altrui.
Costruire un Trust non è un atto di sfiducia verso la propria diligenza professionale, né una manovra opportunistica. Si tratta, piuttosto di un grande gesto di responsabilità di un professionista che riconosce il livello di rischio reale del proprio incarico e mette in sicurezza la propria famiglia. Quando lo avrai fatto, andrai in collegio con la testa libera. Continuerai a vigilare con la stessa diligenza di sempre. La differenza è che, qualunque cosa accada, il futuro dei tuoi cari non sarà più nelle mani di un curatore.
Se conosci un commercialista, un avvocato d’impresa, un sindaco effettivo o un revisore che oggi sta sottovalutando la propria esposizione personale, manda loro questo articolo.
Una conversazione informata oggi può evitare anni di angoscia.
