
Il 12 agosto 2026, mentre l’Italia pensava alle ferie, è entrato in vigore un decreto che riguarda da vicino chi ha un patrimonio da trasmettere. Si tratta del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, il cosiddetto correttivo Omnibus, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 (il testo integrale del decreto è disponibile qui in PDF). È il quarto e ultimo tassello correttivo della riforma fiscale avviata con la legge delega n. 111 del 2023: trentasette articoli che toccano materie molto diverse tra loro, dal concordato preventivo biennale all’IVA, dai fringe benefit alle accise.
In mezzo a tanto materiale destinato alle imprese e ai professionisti, tre interventi parlano direttamente alle famiglie: riguardano l’imposta sulle successioni e donazioni, le imposte ipotecaria e catastale e, soprattutto, la fiscalità dei trust. Vediamoli con ordine, perché dietro il linguaggio tecnico ci sono effetti concreti sul portafoglio.
Per capire la novità più importante serve un passo indietro. La riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025 (decreto legislativo n. 139 del 2024), ha scritto nel Testo Unico una regola attesa da anni: i beni conferiti in trust si tassano “in uscita”, cioè quando il trustee li trasferisce ai beneficiari, perché è in quel momento che si produce un arricchimento. All’ingresso dei beni nel trust si pagano solo imposte in misura fissa.
La stessa riforma ha però introdotto una possibilità speculare: l’opzione per la tassazione “in entrata”, prevista dall’articolo 4-bis, comma 3, del Testo Unico. Il disponente può scegliere di pagare subito, al momento del conferimento, con i valori, le aliquote e le franchigie di oggi: in cambio, il successivo trasferimento ai beneficiari non sconta più l’imposta. Per una famiglia con patrimoni entro le franchigie è la possibilità di cristallizzare a costo zero il trattamento fiscale delle attribuzioni future. Di questa opzione, delle ragioni per cui riteniamo sia già pienamente esercitabile e dei casi in cui conviene, abbiamo parlato in un approfondimento dedicato su questo blog.
Restava però una zona d’ombra: l’opzione copriva l’imposta sulle successioni e donazioni, ma taceva sulle imposte ipotecaria e catastale, quelle che accompagnano ogni vicenda immobiliare. E per i trust italiani, che molto spesso contengono immobili, non era un dettaglio.
L’articolo 13 del correttivo chiude questa zona d’ombra: l’opzione per la tassazione in entrata produce effetti anche ai fini delle imposte ipotecaria e catastale. Chi conferisce un immobile in trust ed esercita l’opzione definisce subito, in un’unica soluzione, l’intero carico fiscale indiretto dell’operazione: imposta di donazione, ipotecaria e catastale. Al momento del trasferimento finale ai beneficiari, su quei beni non ci sarà più nulla da liquidare, né come imposta principale né come imposte immobiliari accessorie.
L’effetto pratico si vede con un esempio. Un disponente conferisce in trust un immobile destinato ai figli. Senza opzione, l’operazione sconta oggi le imposte in misura fissa e rinvia tutto il prelievo proporzionale al momento dell’attribuzione finale, con i valori e le regole che vigeranno allora. Con l’opzione, il conto si chiude oggi: la franchigia di un milione di euro per ciascun figlio copre l’imposta di donazione, e le imposte ipotecaria e catastale si versano una volta sola, al conferimento, senza riaprirsi in futuro. Il beneficio della cristallizzazione, che era il cuore dell’opzione, ora è completo.
C’è anche un significato di sistema in questo intervento. Un istituto che qualcuno riteneva congelato in attesa del provvedimento attuativo non riceverebbe ritocchi migliorativi dal legislatore: il correttivo conferma che l’opzione è viva, operativa e in corso di perfezionamento.
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Il secondo blocco di novità riguarda tutte le successioni con immobili, a prescindere dal trust. Gli articoli da 13 a 15 del correttivo estendono espressamente la possibilità di rateizzare anche alle imposte ipotecaria e catastale: prima la dilazione era riferita alla sola imposta di successione, e chi ereditava immobili si trovava a dover versare subito le imposte accessorie anche quando rateizzava l’imposta principale. Per le famiglie che ereditano patrimoni immobiliari rilevanti ma poca liquidità, è un sollievo di cassa concreto.
Cambia anche la decorrenza degli interessi: non più dalla data di notifica dell’avviso di liquidazione, ma dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione di successione. È una regola più prevedibile, coerente con il sistema dell’autoliquidazione introdotto dalla riforma: il contribuente conosce in anticipo il momento da cui gli interessi maturano, senza dipendere dai tempi dell’ufficio.
Completano il quadro una serie di coordinamenti tecnici tra il Testo Unico delle successioni, il Testo Unico delle imposte ipotecaria e catastale e i nuovi testi unici su registro e accertamento, che entreranno progressivamente a regime.
L’onestà professionale impone di dire anche cosa il correttivo non ha risolto. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con le modalità attuative dell’opzione, atteso soprattutto per i trust istituiti prima del 2025, non è ancora arrivato. E resta senza risposta ufficiale la domanda sulla base imponibile per i trust preesistenti: valore storico dei beni al conferimento originario o valore attuale? La tesi sistematicamente più coerente indica il valore storico, ma una conferma di prassi sarebbe benvenuta. Chi si muove oggi lo fa su un terreno normativo sempre più solido, documentando ogni passaggio con lo scrupolo che queste operazioni meritano.
Per chi ha un trust con immobili, o sta pensando di istituirne uno, il correttivo è l’occasione per rimettere l’opzione sul tavolo: il perimetro ora è completo e il vantaggio della cristallizzazione copre l’intero carico indiretto. È la stessa logica che guida ogni passaggio generazionale costruito per tempo: fissare oggi le regole del domani. Per chi ha una successione aperta con immobili, le nuove regole su rateazione e interessi meritano una verifica con il professionista che segue la pratica, perché possono cambiare la gestione della liquidità nei mesi successivi alla dichiarazione; e si aggiungono, sul fronte della divisione ereditaria, alle certezze che la giurisprudenza ha già consolidato contro le doppie imposizioni.
Come sempre in questa materia, ogni situazione ha la sua storia: valori, franchigie, rapporti familiari e composizione del patrimonio cambiano il risultato. Le scelte concrete vanno costruite con professionisti esperti di pianificazione successoria e fiscalità dei trust, sulla base dei numeri reali. Le novità di agosto rendono gli strumenti più completi: usarli bene resta un lavoro su misura.
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