Commissione Tributaria Provinciale Lombardia Milano - 19 dicembre 2019
I redditi che il trustee di un trust nel cui fondo è inclusa la partecipazione totalitaria in una società lussemburghese eroga ai beneficiari seguono il regime della trasparenza qualora il disponente abbia disposto la distribuzione di somme di denaro prestabilite a ciascun beneficiario e i beneficiari abbiano disciplinato con scritture private i modi delle erogazioni.
Siffatto trust si qualifica come commerciale, con la conseguente piena imponibilità dei proventi derivanti da suddetta società, qualora la medesima società debba ritenersi fittiziamente interposta essendo provato che il trustee detiene il potere di disporre della sua liquidità, che il suo rappresentante legale è esautorato dalle decisioni unilateralmente prese dal trustee e che essa è gestita con l’intermediazione di uno studio professionale che, stabilmente in contatto con i beneficiari, dirige il trustee.
Suddetti redditi sono qualificabili come redditi di capitale e scontano, secondo il criterio di competenza, le ritenute a titolo di acconto del 12,50% fino al 2011 e del 20% a decorrere dal 1° gennaio 2012.