L’istituzione di un trust autodichiarato sconta l’imposizione in misura fissa in quanto, rimanendo i beni nella sfera giuridica del disponente, non si realizza alcuna ipotesi traslativa. L’imposizione proporzionale avrà luogo al verificarsi del trasferimento - sottoposto a condizione sospensiva - dei beni in trust ai beneficiari finali.
Al trasferimento degli immobili in trust ai beneficiari finali, trattandosi di trasferimenti immobiliari senza corrispettivo, si applica l'art. 52, comma 4, del D.P.R. n. 131 del 1986, per cui non sono soggetti a rettifica i valori degli immobili in trust che siano stati dichiarati in misura non inferiore al valore catastale moltiplicato per il coefficiente di legge.
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