Il conferimento di una partecipazione sociale in un trust familiare è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni in quanto manca un reale trasferimento, che sarebbe del tutto contrario al programma negoziale di donazione indiretta a favore dei beneficiari, né può ritenersi che l’art. 2, co. 47 ss., D.L. n. 262/2006 abbia istituito un’autonoma imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione.
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