Le somme che costituiscano i proventi derivanti dalla gestione di un trust di famiglia con sede nelle Isole Vergini britanniche e che da detto trust confluiscano periodicamente tramite bonifico sul conto corrente della beneficiaria residente in Italia sono imputabili in capo a costei e qualificabili come reddito da capitale ex art. 44, comma 1, lett. g-sexies del TUIR, in quanto la beneficiaria è specificamente individuata, potendo peraltro agire in giudizio per opporsi alle decisioni del trustee in merito alla distribuzione dei redditi e quindi anche ad un’eventuale mancata distribuzione a proprio favore. Non si ravvisa un fenomeno di doppia imposizione su tali somme poiché non risulta che esse siano state oggetto di imposizione nei confronti del trust nel Paese di origine.
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