Il trust istituito dai soci di una s.r.l. in liquidazione per la duplice finalità di destinare il ricavato della vendita degli immobili in trust alla soddisfazione dei creditori della s.r.l. e dei disponenti in quanto fideiussori della s.r.l., nonché di garantire l’eventuale procedura concorsuale cui la s.r.l. veniva poi assoggettata (concordato preventivo), non obbliga i disponenti a pagare al concordato della s.r.l. una certa somma di denaro per il fatto che nell’atto istitutivo i disponenti si fossero resi disponibili a versare tale somma nel caso – poi realizzatosi – in cui, all’esito del procedimento di accertamento con adesione avviato presso l’Agenzia delle Entrate, la pretesa creditoria di quest’ultima nei confronti della s.r.l. si fosse assestata su un certo valore.
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