Home / Pillole Giurisprudenziali / Corte d’Appello Milano - 24 aprile 2020

Corte d’Appello Milano - 24 aprile 2020

Il trustee è legittimato attivo alla instaurazione del giudizio a tutela dei diritti del trust. Il trust liquidatorio non è nullo qualora alla sua istituzione non sia preesistente lo stato di insolvenza della società disponente — stato il quale non è di per sé ricavabile dal disavanzo passivo — e faccia seguito l’effettivo svolgimento di diverse attività di liquidazione in favore dei creditori. I crediti che il trustee di un trust liquidatorio faccia valere in giudizio devono ritenersi ricompresi nel fondo in trust in quanto l’atto istitutivo dispone espressamente il conferimento in trust dell’intero patrimonio attivo e passivo della società disponente.
Hai bisogno di una consulenza circa un argomento trattato su questo blog?
Prima di contattami per ottenere un preventivo di intervento specifico per il tuo caso, ti invito a leggere le opinioni dei miei clienti.

Piero Di Bello

Piero Di Bello

Appassionato e dinamico consulente esperto in Protezione e Pianificazione consapevole del Patrimonio delle famiglie e delle imprese, associato della prestigiosa Associazione “Il Trust in Italia”.
Esperto in Fiscalità Internazionale e Strategia d’Impresa, coadiuva continuamente gli imprenditori nel disegnare il proprio business.