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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Corte Suprema di Cassazione, VI sezione civile ordinanza n. 16027 - 28 luglio 2020

L’istituzione di un trust autodichiarato impedisce ai creditori del disponente‑trustee di compiere atti esecutivi sui beni vincolati in trust e dunque costituisce un atto dispositivo idoneo a pregiudicare i creditori. Il trust autodichiarato con scopi liquidatori è a titolo gratuito posto che il beneficiario è lo stesso disponente. L’istituzione di un trust autodichiarato è di per sé produttivo di un danno per i creditori, a nulla rilevando che costoro possano, d’accordo tra loro, richiedere lo scioglimento del trust e procedere a soddisfazione del credito.