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Tribunale Catania - 17 febbraio 2020

La duplice circostanza che il coniuge del disponente venga nominato guardiano e che il trust sia autodichiarato ben possono giustificare la conclusione che il disponente abbia operato allo scopo di sottrarre i beni alla garanzia dei creditori, ma non valgono a provare la simulazione del trust. È revocabile il trust autodichiarato familiare istituito dall’amministratore unico e liquidatore di una s.p.a., convenuto in giudizio di responsabilità ex art. 146 L.F. dal curatore fallimentare della società, successivamente al compimento dei fatti di mala gestio: la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della gratuità del trust, si desume dalla circostanza che il trust ha interessato tutto il suo patrimonio immobiliare; l’eventus damni sussiste poiché è indimostrata la proprietà in capo al disponente di altri beni immobili utilmente aggredibili dalla curatela fallimentare.
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Piero Di Bello

Piero Di Bello

Appassionato e dinamico consulente esperto in Protezione e Pianificazione consapevole del Patrimonio delle famiglie e delle imprese, associato della prestigiosa Associazione “Il Trust in Italia”.
Esperto in Fiscalità Internazionale e Strategia d’Impresa, coadiuva continuamente gli imprenditori nel disegnare il proprio business.