È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust (avente lo scopo di soddisfare i creditori in regime di par condicio creditorum) posto in essere dal disponente, fideiussore di una s.r.l. nei confronti della banca creditrice agente in revocatoria, successivamente al rilascio della fideiussione: la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust (il cui disponente è anche beneficiario), si desume per avere questi sottoscritto un patto di non aggressione con l’istituto di credito, mentre l’eventus damni sussiste in re ipsa.
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