Il Trust è un istituito giuridico, mutuato dal diritto inglese, atipico rispetto ai comuni istituiti di “civil law” e alla prassi giuridica italiana, ove, per motivi riconducibili ad un’esigenza di riservatezza, la pratica inglese — ed ora anche quella italiana — inizia a far uso di un sistema di intestazione fiduciaria dei beni attraverso cui il titolare (Settlor of the Trust) trasferisce dei beni (Trust Fund) ad una persona di sua fiducia(Trustee) affinché quest’ultima li gestisca nell’interesse di un beneficiario (Beneficiary).
Si basa fondamentalmente sulle obbligazioni c.d. “equitable”, in cui vi è una totale scissione della proprietà in senso assoluto del termine in titolarità (in capo al Settlor — Disponente) e legittimazione (in capo al Trustee).
Lo scopo fondamentale è dato dalla assoluta segregazione patrimoniale dei beni trasferiti in Trust, che vengono separati dall’asset patrimoniale del Settlor — Disponente, che si “spoglia” dei propri beni, i quali diventeranno di pertinenza del Trustee, che assumerà la titolarità degli stessi.
Sussistendo determinati requisiti, i beni conferiti dal Settlor in Trust non sono pignorabili/sequestrabili.
Infatti, i beni conferiti nel Trust Fund non sono pignorabili/sequestrabili in quanto di proprietà del Trustee, che è un terzo soggetto rispetto a quello reso oggetto di pignoramento/sequestro. La titolarità del Trustee non è comunque piena: tali beni rimangono in ogni caso separati dal patrimonio personale del Trustee.
Tale caratteristica è dovuta al fatto che il Settlor (Disponente) si separa nettamente dai propri beni (si spoglia della proprietà piena) assegnando la legittimazione a gestire i beni conferiti ad un soggetto terzo: il Trustee, che ha il potere‑dovere di gestire ed amministrare i beni del Trust con diligenza e professionalità. Il Settlor non risulta più titolare dei beni conferiti in Trust.
I beni conferiti in Trustnon appartengono più al Settlor e di conseguenza escono dal suo ambito patrimoniale/reddituale.
Per di più gli strumenti di tutela che è possibile adottare all’estero possono consentire legittimi risparmi d’imposta che — ricorrendo determinati presupposti legali ed organizzativi del Trust — possono essere estremamente performanti da punto di vista fiscale.
Amministrare la trust property secondo le istruzioni impartite dal Settlor nel rispetto di:
Amministrare correttamente secondo le indicazioni contenute nell’atto istitutivo:
La responsabilità del Trustee è indipendente da qualsiasi requisito soggettivo (buona fede o mala fede).