Con la circolare numero 7 del 2014 emanata dalla segreteria di Stato di San Marino sono state fornite indicazioni in ambito di applicazione dell'art.4 della Convenzione contro le doppie imposizioni contenente le problematiche connesse alle attività on-line o così dette digital economy, ed inoltre è stata definita la nuova residenza a San Marino.
Ricordiamo a tutti che la Convenzione contro le doppie imposizioni (modello OCSE) firmata tra la Repubblica di San Marino e l'Italia e ratificata con la legge n. 88 del 19 luglio 2013, prevede anche le disposizioni che consentono di definire la residenza di una persona o società ed inoltre di definire la doppia residenza la così detta tie-break rules.
Con il varo della legge n.166 del 16 dicembre 2013 San Marino ha adottato la così detta worlwide principle taxation estendendo alle persone fisiche il sistema di tassazione alla residenza per i redditi ovunque prodotti ed adottando il sistema del principio della fonte così detto source principle per i non residenti che prevede la tassazione dei redditi prodotti all'interno dello Stato.
Si considerano residenti in San Marino tutte le persone fisiche che hanno la residenza anagrafica nello Stato per la maggior parte dell'anno, che dimorano per la maggior parte dell'anno e che hanno il centro di interessi vitali nel territorio dello Stato. Questa norma è prevista dall'articolo 10 della legge n.166 del 16 dicembre 2013.
Particolare attenzione bisogna porre al termine "centro di interessi vitali" che vuol intendere la prevalenza degli interessi economici, patrimoniali, sociali e familiari.
Quando una persona fisica ha la doppia residenza, la Convenzione contro le doppie imposizioni all'articolo 4, paragrafo 3 definisce i criteri da seguire in ordine gerarchico di prevalenza per determinare la residenza del contribuente. Questa disciplina è chiamata tie-breal rules è risolve i casi di dual residence di una persona fisica. I criteri da seguire per determinare la residenza sono:
Il soggetto dispone di una abitazione permanente, di cui ha un utilizzo durevole e abituale e non occasionale, ovvero ha stabilito le proprie relazioni economiche, personali, familiari, sociali, professionali, politiche e culturali;
Il soggetto soggiorna abitualmente, in termini di tempo e di periodicità dei soggiorni;
possiede la nazionalità, ossia la cittadinanza come definita dalle leggi speciali e dalla giurisprudenza internazionale.
Nei casi estremi che il soggetto abbia nazionalità di entrambi gli Stati, ai sensi dell'articolo 25 della Convenzione OCSE sottoscritta dai due paesi verrà attivata una procedura amichevole trai due paesi.
Inoltre la circolare 7/2014 dispone che gli uffici tributari di San Marino debbano accertare che il soggetto mantenga il centro dei propri interessi, prima del rilascio della residenza, interponendo una serie di controllo diluiti nel tempo.
La circolare 7/2014 contiene l'analisi delle problematiche fiscali legati alla digital economy ed in particolar riguardo alle società digitali legati a internet, che facilmente spostano utili e profitti presso paesi più vantaggiosi come San Marino. La circolare cerca di combattere le imprese on-line che sottraggono materia imponibile sia nel paese di stabilimento dell'impresa che in quello in cui i clienti sono residenti così detto double non-taxation. Quindi queste imprese per non incorrere in reati penali dovranno iniziare a prendere in considerazione la Stabile Organizzazione in San Marino.
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