Ricordiamo che il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero è disciplinato dall’art. 165 del TUIR, applicabile ai soggetti Ires ed Irpef.
Il comma 1 dell’art. 165 del TUIR indica i presupposti per l’applicabilità del credito d’imposta che sono:
- la produzione di reddito estero;
- il concorso di tale reddito alla formazione del reddito complessivo in Italia;
- il pagamento di imposte estere a titolo definitivo.
La circolare offre importanti precisazioni sulla nozione di reddito prodotto all’estero e sul concetto di imposta definitiva pagata all’estero, e chiarisce in modo esaustivo il comportamento che la società o l’imprenditore deve adottare per quei redditi prodotti in paesi dove non esiste una convenzione contro le doppie imposizioni.
Particolare rilievo è stato dato ai commi 5 e 6 dell’articolo 165 del TUIR al fine di mitigare gli eventuali effetti distorsivi derivanti da distorsioni tra la norma dello stato del contribuente dalla norma dello stato della fonte del reddito.
Per ultimo è stato chiarito come poter usufruire del credito d’imposta da parte delle stabili organizzazioni, in particolare di quelle italiane che pagano imposte in un paese terzo.
La circolare si articola in 79 pagine per un totale di 8 capitolo, che permetterà agli operatori del settore una maggiore chiarezza nelle attività dichiarative di ogni anno.