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Reddito prodotto all'estero: come viene disciplinato dallo Stato Italiano

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Reddito prodotto all'estero: come viene disciplinato dallo Stato Italiano
esterovestizione L'ordinamento fiscale italiano ha regolamentato attraverso l'articolo 165 del Testo Unico delle imposte su redditi TUIR la disciplina del credito d'imposta al fine di rimediare alla doppia tassazione internazionale. Suddetta disciplina è applicabile a tutti i soggetti Irpef e Ires. La circolare 9 dell'Agenzia delle Entrate del 5 marzo 2015 ha fornito importanti chiarimenti di carattere operativo sul funzionamento del "foreign tax credit" compreso la metodologia di calcolo. Presupposti di Applicabilità
  1. Aver prodotto reddito estero;
  2. Concorso di un reddito estero alla formazione complessiva del reddito in Italia;
  3. Aver pagato imposte e tasse all'estero a titolo definitivo.
La circolare 9/E del 5 marzo 2015 offre particolari precisazioni in caso di assenza di un "Convenzione contro le doppie imposizioni" e di produzione reddito estero senza la presenza di una Stabile Organizzazione. Infatti in questo specifico caso è l'articolo 23 del TUIR che chiarisce e determina la natura del "reddito prodotto al'estero" ed il conseguente riconosciuto delle imposte estere alla natura di credito d'imposta. In altri casi in cui l'articolo 165 del TUIR prevede che l'imposta pagata all'estero sia completamente detraibile troverà un parziale accoglimento grazie al meccanismo di funzionamento del "foreign tax credit". Tali casi sono indicati nel comma 10 dell'articolo 165 del TUIR. La circolare 9/E del 5 marzo 2015 ribadisce la non "irripetibilità" delle imposte estere pagate come "acconto" o "provvisorie" o soggette a "parziale rimborso". Per i redditi prodotti in più paesi esteri l'articolo 165 al comma 3 del TUIR chiarisce che le detrazioni del credito d'imposta va calcolata singolarmente per ogni paese. Si ricorda in caso di presenza di una Stabile Organizzazione, vedasi l'articolo 165 comma 5 e 6 del TUIR, il "foreign tax credit" viene riconosciuto nell'anno in cui il reddito estero è maturato e concorre a formare il reddito in Italia. In questo caso particolare le tasse estere non sono state ancora liquidate. Il "foreign tax credit" viene riconosciuto a condizioni che entro la presentazione delle dichiarazione dei redditi italiana dell'anno successivo venga presentata la dichiarazione dei redditi e pagate le imposte nel paese estero. Particolare attenzione va posta all'articolo 165 comma 6 del TUIR dove è stato introdotto il meccanismo di riporto chiamato "carry back" e "carry forward" che gestisce le quote di imposta estera e di quella italiana al fine di tenere aggiornati il credito d'imposta utilizzato in un periodo d'imposta differente con un lasso temporale lungo fino ad un massimo di 16 mesi. Per concludere la circolare 9/E del 5 marzo 2015 fornisce chiarimento alla fruizione del credito d'imposta estera per le Stabili Organizzazioni di imprese italiane che operano in paese terzo, per esempio Francia, e ricevono royalties e relativa ritenuta da un altro paese, esempio Germania. Infatti il credito d'imposta pagato nello Stato di localizzazione è riconosciuto al lordo degli eventuali crediti d'imposta concessa per le imposte pagate all'estero. Si ricorda che il sistema adottato dal nostro ordinamento fiscale in Italia, regolamentato dall'articolo 165 del TUIR, è molto rigido e complesso. Oggi esistono molte imprese estere che non usufruiscono dei crediti d'imposta e spesso cadono in EsteroVestizione. Il consiglio che posso dare è quello di farsi assistere da professionisti di fiscalità internazionale.        
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