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Tassa di Donazione nel conferimento ad un Trust

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Tassa di Donazione nel conferimento ad un Trust
Da diversi anni abbiamo assistito a comportamenti differenti delle Agenzie delle Entrate sul momento impositivo dell'imposta di donazione sul conferimento di un bene immobile al Trust. La Corte di Cassazione, con la sentenza 13626 del 30 maggio 2018, ha confermato quanto già dichiarato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 48/2007 e con la circolare 3/2008: il conferimento di un bene immobile dal disponente al trustsconta contestualmente l'imposta di donazione perché emerge una immediata capacità economica del destinatario anche se la futura distribuzione del patrimonio da parte del trustee al beneficiario avverrà in futuro. Infatti, molti trust in Italia stanno ricevendo avvisi di liquidazione che richiedono di pagare l'imposta di donazione, quando dovuta, sulla base delle rispettive franchigie. Ad onor di cronaca dobbiamo ricordare l'Ordinanza 3737/2015 in tema di tassazione indiretta che stabilisce l'applicazione dell'imposta di donazione dell'8% ai trust "autodichiarati" (trust in cui il disponende dichiara se stesso trustee) ed anche la Pronuncia n.21614/2016 che stabilisce l'applicazione dell'imposta di donazione al momento del trasferimento del patrimonio dal trust ai beneficiari come stabilito dall'art. 1 del D.Lgs 346/90. Quindi perché la Corte di Cassazione prevede che il pagamento debba venire al momento del trasferimento del bene dal disponente al trust? La Corte di Cassazione ha ritenuto di aderire alla tesi secondo cui la lettura del dato normativo fiscale, il quale deve tenere in debito conto il sistema fiscale complessivo e le ragioni di ordinaria costituzionale, legata alla capacità contributiva ex art. 53 costituzione, fanno ritenere legittima l'applicazione dell'imposta prevista dal TU n.346/90 qualora il trasferimento faccia emergere una potenziale capacità economica del destinatario del trasferimento. Quindi, da una valutazione strettamente personale, questo non dovrebbe manifestarsi quando il beneficiario del trust fosse un "minorenne", ma purtroppo anche questa tesi è destinata a cadere per via delle circolari e sentenze di questi anni. Il presupposto che fa scattare l'imposta di donazione è legata alla natura del trust che è equiparato ad un "vincolo di destinazione idoneo a produrre un effetto traslativo funzionale al trasferimento della proprietà dal disponente a favore dei beneficiari". Si ricorda che la ratifica della Convenzione dell'Aja del 18 luglio 1985, avvenuta in Italia il 1 gennaio 1992, ha previsto l'acquisizione dell'ordinamento giuridico di questo speciale vincolo di destinazione, lasciando agli Stati la competenza in materia fiscale. Se ne deduce che è sempre bene farsi assistere da un Esperto di Strumenti di Pianificazione e Protezione Patrimoniale, che non sempre è un avvocato o un notaio oppure un commercialista. Si tratta di professionisti specializzati, ancora pochi in Italia, che sono in continuo aggiornamento e spesso lavorano in team.
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