La Legge di Bilancio 2019 ha riproposto, a due anni di distanza dall’ultima volta, la procedura di estromissione agevolata per i beni posseduti dall’imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2018. Gli immobili strumentali per natura e per destinazione potranno essere estromessi dal regime di impresa con applicazione di un’imposta sostitutiva sulla plusvalenza dell’8%.
La procedura di estromissione agevolata è rivolta esclusivamente agli imprenditori individuali (indipendentemente dal regime contabile adottato) che:
sono in attività alla data del 31 ottobre 2018;
e che:
possiedono alla stessa data immobili strumentali da assoggettare all’agevolazione.
Tali condizioni devono sussistere, inoltre, alla data del 1° gennaio 2019.
La procedura di estromissione agevolata degli immobili strumentali prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del 8% sulla plusvalenza che emerge a seguito dell’operazione di estromissione pari alla differenza tra(i)valore catastale degli immobili in luogo di quello normale e (ii) il suo valore fiscalmente riconosciuto.
La disciplina dell’estromissione agevolata degli immobili strumentali non prevede, tuttavia, alcuna agevolazione ai fini Iva. L’esclusione da parte dell’imprenditore individuale di beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa realizza un’ipotesi di destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa, ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 5), D.P.R. n. 633/1972 rilevante ai fini dell’Iva.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 26/E/2016 in materia, l’esercizio dell’opzione si deve considerare perfezionato con l’indicazione nel modello Redditi 2020 (periodo d’imposta 2019).
Sarà necessaria, inoltre, ai fini dell’esercizio dell’opzione, la registrazione in contabilità del bene estromesso e dell’imposta sostitutiva.
Il mancato successivo versamento, quindi, verrà considerato un’omissione senza contestazione in merito alla validità dell’opzione.
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